Art. 440. 
                         Anno di formazione 
 
  1.  Durante  l'anno  di  formazione  il  Ministero  della  pubblica
istruzione  assicura,  promuovendo  opportune  intese   a   carattere
nazionale con gli istituti regionali di  ricerca,  sperimentazione  e
aggiornamento educativi e le universita', e tramite i  provveditorati
agli studi, la realizzazione di specifiche iniziative di formazione. 
  2. L'anno di formazione ha inizio con l'anno scolastico  dal  quale
decorrono le nomine e termina con la fine delle lezioni; per  la  sua
validita' e' richiesto un servizio minimo di 180 giorni. 
  3. L'anno di formazione e' svolto, anche per i docenti nominati  in
relazione  a  disponibilita'  risultanti  dalle  dotazioni  organiche
aggiuntive, in una scuola o istituzione dello stesso tipo  di  quelle
cui si riferiscono i posti messi a concorso. I docenti  sono  addetti
all'espletamento delle attivita' istituzionali, ivi  comprese  quelle
relative all'utilizzazione  dei  docenti  delle  dotazioni  organiche
aggiuntive previste dall'articolo 455. 
  4. Ai fini della conferma in ruolo i docenti, al termine  dell'anno
di formazione, discutono con  il  comitato  per  la  valutazione  del
servizio una relazione sulle esperienze  e  sulle  attivita'  svolte.
Sulla base di essa e degli altri elementi di valutazione forniti  dal
capo d'istituto, il comitato per la valutazione del servizio  esprime
il parere per la conferma in ruolo. 
  5. Il disposto di cui al  comma  4  non  si  applica  al  personale
educativo dei convitti nazionali, degli  educandati  femminili  dello
Stato, dei convitti annessi agli istituti tecnici e  professionali  e
dell'Accademia nazionale di danza. 
  6. Compiuto l'anno di formazione il personale docente  consegue  la
conferma in ruolo con decreto  del  provveditore  agli  studi  tenuto
conto del parere del comitato per la  valutazione  del  servizio.  Il
provvedimento e' definitivo.