(Codice della navigazione-art. 792)
                              Art. 792. 
                (Vigilanza sulla circolazione aerea). 
 
  La  vigilanza  sull'osservanza  delle  disposizioni  relative  alla
circolazione   aerea   e'   esercitata,   nell'ambito   di   ciascuna
circoscrizione, dal direttore di aeroporto.