Art. 793.
(Divieti di volo).
II sorvolo su determinate zone del territorio del Regno puo' essere
vietato dal ministro per l'aeronautica per motivi militari o di
sicurezza pubblica.
Lo stesso ministro puo' altresi', per eccezionali motivi di
interesse pubblico, vietare la navigazione aerea su tutto il
territorio del Regno.