(Codice della navigazione-art. 793)
                              Art. 793. 
                         (Divieti di volo). 
 
  II sorvolo su determinate zone del territorio del Regno puo' essere
vietato dal ministro per  l'aeronautica  per  motivi  militari  o  di
sicurezza pubblica. 
 
  Lo  stesso  ministro  puo'  altresi',  per  eccezionali  motivi  di
interesse  pubblico,  vietare  la  navigazione  aerea  su  tutto   il
territorio del Regno.