(Codice della navigazione-art. 794)
                              Art. 794. 
                       (Aeromobili stranieri). 
 
  Gli aeromobili stranieri,  ad  eccezione  di  quelli  militari,  di
dogana e di polizia, possono sorvolare  il  territorio  del  Regno  a
condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni
internazionali, salva in ogni  caso  la  facolta'  del  ministro  per
l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee. 
 
  Gli aeromobili stranieri militari,  di  dogana  e  di  polizia  non
possono  sorvolare  il  territorio  del  Regno  senza  una   speciale
autorizzazione del ministro per l'aeronautica.