Art. 794.
(Aeromobili stranieri).
Gli aeromobili stranieri, ad eccezione di quelli militari, di
dogana e di polizia, possono sorvolare il territorio del Regno a
condizione di reciprocita' o quando cio' sia stabilito da convenzioni
internazionali, salva in ogni caso la facolta' del ministro per
l'aeronautica di dare autorizzazioni temporanee.
Gli aeromobili stranieri militari, di dogana e di polizia non
possono sorvolare il territorio del Regno senza una speciale
autorizzazione del ministro per l'aeronautica.