Art. 795.
(Aeromobili militari stranieri).
Gli aeromobili militari di uno Stato straniero godono del
trattamento stabilito dalle convenzioni e dalle consuetudini
internazionali, quando hanno ottenuta l'autorizzazione prescritta
dall'articolo precedente.
In mancanza di tale autorizzazione, gli aeromobili militari
stranieri non godono del trattamento predetto, nemmeno quando sono
costretti ad atterrare per causa di forza maggiore o per ordine
dell'autorita'.