(Codice della navigazione-art. 795)
                              Art. 795. 
                  (Aeromobili militari stranieri). 
 
  Gli  aeromobili  militari  di  uno  Stato  straniero   godono   del
trattamento  stabilito  dalle  convenzioni   e   dalle   consuetudini
internazionali, quando  hanno  ottenuta  l'autorizzazione  prescritta
dall'articolo precedente. 
 
  In  mancanza  di  tale  autorizzazione,  gli  aeromobili   militari
stranieri non godono del trattamento predetto,  nemmeno  quando  sono
costretti ad atterrare per causa  di  forza  maggiore  o  per  ordine
dell'autorita'.