(Codice della navigazione-art. 796)
                              Art. 796. 
       (Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione). 
 
  L'aeromobile nazionale non puo' circolare se  non  porta  impressi,
nei modi stabiliti dal regolamento, le marche di  nazionalita'  e  di
immatricolazione o il numero. 
 
  L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo
Stato  nel  cui  registro  e'  iscritto  o  quelli   previsti   dalle
convenzioni internazionali.