Art. 796.
(Obbligo di apporre i contrassegni di individuazione).
L'aeromobile nazionale non puo' circolare se non porta impressi,
nei modi stabiliti dal regolamento, le marche di nazionalita' e di
immatricolazione o il numero.
L'aeromobile straniero deve portare i contrassegni prescritti dallo
Stato nel cui registro e' iscritto o quelli previsti dalle
convenzioni internazionali.