(Codice della navigazione-art. 798)
                              Art. 798. 
   (Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie). 
 
  L'aeromobile non puo' circolare se non e' assicurato per i danni  a
terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente  codice,
presso un'impresa di assicurazioni a cio'  autorizzata  dal  ministro
per l'aeronautica. 
 
  Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata
nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica.