Art. 798. (Obbligo di assicurazione per danni a terzi sulla superficie). L'aeromobile non puo' circolare se non e' assicurato per i danni a terzi sulla superficie, secondo le disposizioni del presente codice, presso un'impresa di assicurazioni a cio' autorizzata dal ministro per l'aeronautica. Gli estremi dell'assicurazione devono risultare dalla nota indicata nell'articolo 1010, vistata dal ministro per l'aeronautica.