(CODICE CIVILE-art. 714)
                              Art. 714. 
 
               (Godimento separato di parte dei beni). 
 
  Puo' domandarsi la divisione anche quando uno o piu' coeredi  hanno
goduto separatamente parte dei  beni  ereditari,  salvo  che  si  sia
verificata l'usucapione per effetto di possesso esclusivo.