(CODICE CIVILE-art. 715)
                              Art. 715. 
 
                (Casi d'impedimento alla divisione). 
 
  Se tra i chiamati alla successione vi e' un concepito, la divisione
non puo' aver luogo prima della nascita del  medesimo.  Parimenti  la
divisione non puo' aver luogo durante  la  pendenza  di  un  giudizio
sulla legittimita' o sulla filiazione naturale di colui che, in  caso
di esito favorevole del giudizio, sarebbe chiamato a  succedere,  ne'
puo' aver luogo durante lo svolgimento della procedura amministrativa
per  l'ammissione  del  riconoscimento  previsto  dal  quarto   comma
dell'art. 252 o per il riconoscimento dell'ente istituito erede. 
 
  L'autorita' giudiziaria puo'  tuttavia  autorizzare  la  divisione,
fissando le opportune cautele. 
 
  La disposizione del comma precedente si  applica  anche  se  tra  i
chiamati alla successione vi sono nascituri non concepiti. 
 
  Se i nascituri non concepiti sono istituiti senza determinazione di
quote, l'autorita' giudiziaria puo'  attribuire  agli  altri  coeredi
tutti i beni ereditari o  parte  di  essi,  secondo  le  circostanze,
disponendo le opportune cautele nell'interesse dei nascituri.