(CODICE CIVILE-art. 717)
                              Art. 717. 
 
        (Sospensione della divisione per ordine del giudice). 
 
  L'autorita' giudiziaria,  su  istanza  di  uno  dei  coeredi,  puo'
sospendere, per un periodo di tempo non eccedente i cinque  anni,  la
divisione dell'eredita' o di alcuni  beni,  qualora  l'immediata  sua
esecuzione  possa   recare   notevole   pregiudizio   al   patrimonio
ereditario.