(CODICE CIVILE-art. 719)
                              Art. 719. 
 
      (Vendita dei beni per il pagamento dei debiti ereditari). 
 
  Se i coeredi aventi diritto a piu' della meta' dell'asse concordano
nella necessita' della vendita per il pagamento  dei  debiti  e  pesi
ereditari, si procede alla vendita all'incanto dei beni mobili e,  se
occorre, di  quei  beni  immobili  la  cui  alienazione  rechi  minor
pregiudizio agli interessi dei condividenti. 
 
  Quando concorre il consenso di tutte  le  parti,  la  vendita  puo'
seguire tra i soli condividenti e senza pubblicita', salvo che vi sia
opposizione dei legatari o dei creditori.