Art. 720.
(Immobili non divisibili).
Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o il
cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non puo'
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono preferibilmente
essere compresi per intero, con addebito dell'eccedenza, nella
porzione di uno dei coeredi aventi diritto alla quota maggiore, o
anche nelle porzioni di piu' coeredi, se questi ne richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se nessuno dei coeredi e' a cio'
disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.