(CODICE CIVILE-art. 720)
                              Art. 720. 
 
                     (Immobili non divisibili). 
 
  Se nell'eredita' vi sono immobili non comodamente divisibili, o  il
cui frazionamento recherebbe pregiudizio alle ragioni della  pubblica
economia o dell'igiene, e la divisione dell'intera sostanza non  puo'
effettuarsi senza il loro frazionamento, essi devono  preferibilmente
essere  compresi  per  intero,  con  addebito  dell'eccedenza,  nella
porzione di uno dei coeredi aventi diritto  alla  quota  maggiore,  o
anche nelle  porzioni  di  piu'  coeredi,  se  questi  ne  richiedono
congiuntamente l'attribuzione. Se  nessuno  dei  coeredi  e'  a  cio'
disposto, si fa luogo alla vendita all'incanto.