(CODICE CIVILE-art. 724)
                              Art. 724. 
 
                     (Collazione e imputazione). 
 
  I coeredi tenuti a collazione,  a  norma  del  capo  II  di  questo
titolo, conferiscono tutto cio' che e' stato loro donato. 
 
  Ciascun erede deve imputare alla sua quota  le  somme  di  cui  era
debitore verso il defunto e quelle di cui e' debitore verso i coeredi
in dipendenza dei rapporti di comunione.