(CODICE CIVILE-art. 725)
                              Art. 725. 
 
                           (Prelevamenti). 
 
  Se i beni donati non sono conferiti in natura, o se vi sono  debiti
da imputare alla  quota  di  un  erede  a  norma  del  secondo  comma
dell'articolo precedente,  gli  altri  eredi  prelevano  dalla  massa
ereditaria beni in proporzione delle loro rispettive quote. 
 
  I prelevamenti, per quanto e' possibile,  si  formano  con  oggetti
della stessa natura e qualita' di quelli che non sono stati conferiti
in natura.