(CODICE CIVILE-art. 726)
                              Art. 726. 
 
                  (Stima e formazione delle parti). 
 
  Fatti i prelevamenti, si provvede alla stima  di  cio'  che  rimane
nella massa, secondo il valore venale dei singoli oggetti. 
 
  Eseguita la stima, si procede alla  formazione  di  tante  porzioni
quanti sono gli eredi o le stirpi condividenti in  proporzione  delle
quote.