(CODICE CIVILE-art. 727)
                              Art. 727. 
 
              (Norme per la formazione delle porzioni). 
 
  Salvo quanto e' disposto dagli articoli  720  e  722,  le  porzioni
devono essere  formate,  previa  stima  dei  beni,  comprendendo  una
quantita' di mobili, immobili e crediti di eguale natura e  qualita',
in proporzione dell'entita' di ciascuna quota. 
 
  Si deve tuttavia evitare, per quanto e' possibile, il frazionamento
delle biblioteche, gallerie  e  collezioni  che  hanno  un'importanza
storica, scientifica o artistica.