(CODICE CIVILE-art. 729)
                              Art. 729. 
 
            (Assegnazione o attribuzione delle porzioni). 
 
  L'assegnazione delle porzioni eguali e' fatta mediante estrazione a
sorte. Per le porzioni diseguali si  procede  mediante  attribuzione.
Tuttavia, rispetto  a  beni  costituenti  frazioni  eguali  di  quote
diseguali, si puo' procedere per estrazione a sorte.