(CODICE CIVILE-art. 730)
                              Art. 730. 
 
             (Deferimento delle operazioni a un notaio). 
 
  Le operazioni indicate negli articoli  precedenti  possono  essere,
col consenso di tutti i coeredi, deferite a un notaio. La  nomina  di
questo, in mancanza di accordo, e' fatta con decreto dal pretore  del
luogo dell'aperta successione. 
 
  Qualora sorgano contestazioni nel corso delle operazioni, esse sono
riservate e rimesse  tutte  insieme  alla  cognizione  dell'autorita'
giudiziaria competente, che provvede con unica sentenza.