Art. 732.
(Diritto di prelazione).
Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota o parte
di essa, deve notificare la proposta di alienazione, indicandone il
prezzo, agli altri coeredi, i quali hanno diritto di prelazione.
Questo diritto deve essere esercitato nel termine di due mesi
dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della notificazione, i
coeredi hanno diritto di riscattare la quota dall'acquirente e da
ogni successivo avente causa, finche' dura lo stato di comunione
ereditaria.
Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di riscatto sono
piu', la quota e' assegnata a tutti in parti uguali.