(CODICE CIVILE-art. 732)
                              Art. 732. 
 
                      (Diritto di prelazione). 
 
  Il coerede, che vuole alienare a un estraneo la sua quota  o  parte
di essa, deve notificare la proposta di alienazione,  indicandone  il
prezzo, agli altri coeredi, i  quali  hanno  diritto  di  prelazione.
Questo diritto  deve  essere  esercitato  nel  termine  di  due  mesi
dall'ultima delle notificazioni. In mancanza della  notificazione,  i
coeredi hanno diritto di riscattare la  quota  dall'acquirente  e  da
ogni successivo avente causa, finche'  dura  lo  stato  di  comunione
ereditaria. 
 
  Se i coeredi che intendono esercitare il diritto di  riscatto  sono
piu', la quota e' assegnata a tutti in parti uguali.