(CODICE CIVILE-art. 734)
                              Art. 734. 
 
                  (Divisione fatta dal testatore). 
 
  Il testatore puo' dividere i suoi beni tra gli  eredi  comprendendo
nella divisione anche la parte non disponibile. 
 
  Se nella divisione fatta dal testatore non sono  compresi  tutti  i
beni lasciati al tempo della morte, i beni in essa non compresi  sono
attribuiti conformemente alla  legge,  se  non  risulta  una  diversa
volonta' del testatore.