(CODICE CIVILE-art. 736)
                              Art. 736. 
 
                      (Consegna dei documenti). 
 
  Compiuta  la  divisione,  si  devono  rimettere  a   ciascuno   dei
condividenti i documenti relativi ai beni e  diritti  particolarmente
loro assegnati. 
 
  I documenti di una proprieta'  che  e'  stata  divisa  rimangono  a
quello che ne ha la parte maggiore, con l'obbligo di comunicarli agli
altri condividenti che vi  hanno  interesse,  ogni  qualvolta  se  ne
faccia richiesta. Gli stessi documenti, se la proprieta' e' divisa in
parti eguali, e quelli comuni all'intera eredita' si consegnano  alla
persona scelta a tal fine da  tutti  gli  interessati,  la  quale  ha
obbligo di comunicarli a ciascuno di essi, a ogni loro domanda. Se vi
e' contrasto nella scelta, la persona e' determinata con decreto  dal
pretore del luogo dell'aperta successione, su ricorso di alcuno degli
interessati, sentiti gli altri.