(Allegato F-art. 207)
 
                              Art. 207. 
 
  Le ferrovie private si dividono in due categorie: 
 
  La prima comprende quelle che  corrono  esclusivamente  su  terreni
appartenenti a chi le costruisce, senza intersecare od in alcun  modo
interessare alcuna proprieta' pubblica o privata. 
 
  La seconda comprende quelle che toccano  in  qualsivoglia  modo  le
proprieta' altrui, le pubbliche vie di  comunicazione  corsi  d'acqua
pubblici, abitati, ed ogni altro sito od opera pubblica. 
 
  La ingerenza del Ministero dei lavori pubblici, per la  costruzione
e l'esercizio delle strade  della  prima  categoria,  e'  limitata  a
quanto concerne la igiene e la  sicurezza  pubblica;  per  quelle  di
seconda categoria si estendera' inoltre alla preventiva  approvazione
dei piani esecutivi.