Art. 16.
   1. L'articolo 415 del codice di procedura penale e' sostituito dal
seguente:
   "Art.  415.  -  (Reato  commesso da persone ignote) - 1. Quando e'
ignoto l'autore del reato il pubblico ministero, entro sei mesi dalla
data  della registrazione della notizia di reato, presenta al giudice
richiesta  di  archiviazione ovvero di autorizzazione a proseguire le
indagini.
   2.  Quando  accoglie  la  richiesta  di  archiviazione  ovvero  di
autorizzazione a proseguire le indagini, il giudice pronuncia decreto
motivato e restituisce gli atti al pubblico ministero. Se ritiene che
il  reato  sia da attribuire a persona gia' individuata ordina che il
nome di questa sia iscritto nel registro delle notizie di reato.
   3.  Si  osservano,  in quanto applicabili le altre disposizioni di
cui al presente titolo.
   4.  Nell'ipotesi  di  cui  all'articolo  107-bis  delle  norme  di
attuazione,   di   coordinamento   e  transitorie,  la  richiesta  di
archiviazione  ed  il  decreto  del giudice che accoglie la richiesta
sono   pronunciati   cumulativamente  con  riferimento  agli  elenchi
trasmessi  dagli  organi di polizia con l'eventuale indicazione delle
denunce  che  il pubblico ministero o il giudice intendono escludere,
rispettivamente, dalla richiesta o dal decreto".