Art. 17.
   1.  All'articolo  405,  comma 2, ed all'articolo 407, comma 3, del
codice  di procedura penale, sono premesse le seguenti parole: "Salvo
quanto previsto dall'articolo 415-bis,".
   2.  Dopo l'articolo 415 del codice di procedura penale e' inserito
il seguente:
   "Art.  415-bis.  -  (Avviso  all'indagato  della conclusione delle
indagini  preliminari)  -1. Prima della scadenza del termine previsto
dal  comma  2  dell'articolo  405,  anche  se  prorogato, il pubblico
ministero,  se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi
degli articoli, 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle
indagini  e  al  difensore  avviso  della  conclusione delle indagini
preliminari.
   2.  L'avviso  contiene  la  sommaria enunciazione del fatto per il
quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della
data  e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione
relativa  alle  indagini espletate e' depositata presso la segreteria
del  pubblico  ministero  e  che  l'indagato e il suo difensore hanno
facolta' di prenderne visione ed estrarne copia.
   3.  L'avviso  contiene  altresi'  l'avvertimento che l'indagato ha
facolta',  entro  il  termine di venti giorni, di presentare memorie,
produrre    documenti,    depositare   documentazione   relativa   ad
investigazioni  del  difensore,  chiedere  al  pubblico  ministero il
compimento di atti di indagine, nonche' di presentarsi per rilasciare
dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio.
Se  l'indagato  chiede  di  essere  sottoposto  ad  interrogatorio il
pubblico ministero deve procedervi.
   4.  Quando  il  pubblico  ministero,  a  seguito  delle  richieste
dell'indagato,  dispone nuove indagini, queste devono essere compiute
entro  trenta  giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine
puo'  essere  prorogato  dal  giudice per le indagini preliminari, su
richiesta  del  pubblico ministero, per una sola volta e per non piu'
di sessanta giorni.
   5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del
medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti
dai  commi  3  e  4,  sono  utilizzabili se compiuti entro il termine
stabilito  dal  comma  4,  ancorche' sia decorso il termine stabilito
dalla  legge  o  prorogato  dal  giudice  per l'esercizio dell'azione
penale o per la richiesta di archiviazione".
   3.  All'articolo  416,  comma 1, del codice di procedura penale le
parole  da:  "dall'invito"  alla fine sono sostituite dalle seguenti:
"dall'avviso  previsto  dall'articolo  415-bis, nonche' dall'invito a
presentarsi  per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375,
comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di
essere   sottoposta   ad  interrogatorio  entro  il  termine  di  cui
all'articolo 415-bis, comma 3".
 
          Note all'art. 17:
          -  Il  testo  vigente dell'art. 405 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.  405  (Inizio dell'azione penale. Forme e termini). -
          1.  Il  pubblico  ministero,  quando  non  deve  richiedere
          l'archiviazione,   esercita   l'azione  penale,  formulando
          l'imputazione, nei casi previsti nei titoli II, III, IV e V
          del libro VI ovvero con richiesta di rinvio a giudizio.
          2.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  415-bis il pubblico
          ministero  richiede  il  rinvio  a  giudizio entro sei mesi
          dalla  data  in  cui  il  nome  della persona alla quale e'
          attribuito  il reato e' iscritto nel registro delle notizie
          di reato. Il termine e' di un anno se si procede per taluno
          dei delitti indicati nell'art. 407, comma 2, lettera a).
          3. Se e' necessaria la querela, l'istanza o la richiesta di
          procedimento,  il termine decorre dal momento in cui queste
          pervengono al pubblico ministero".
          4.  Se  e'  necessaria  l'autorizzazione  a  procedere,  il
          decorso  del termine e' sospeso dal momento della richiesta
          a  quello  in  cui  l'autorizzazione  perviene  al pubblico
          ministero".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 407 del codice di procedura
          penale,   come  modificato  dalla  presente  legge,  e'  il
          seguente:
          "Art.   407  (Termini  di  durata  massima  delle  indagini
          preliminari).  -  1.  Salvo  quanto  previsto all'art. 393,
          comma  4,  la  durata  delle  indagini preliminari non puo'
          comunque superare diciotto mesi.
          2. La durata massima e' tuttavia di due anni se le indagini
          preliminari riguardano:
            a) i delitti appresso indicati:
          1) delitti di cui agli articoli 285, 286, 416-bis e 422 del
          codice penale;
          2)  delitti  consumati  o tentati di cui agli articoli 575,
          628,  terzo  comma,  629, secondo comma, e 630 dello stesso
          codice penale;
          3)  delitti  commessi avvalendosi delle condizioni previste
          dall'art.  416-bis  del  codice  penale  ovvero  al fine di
          agevolare  l'attivita'  delle  associazioni  previste dallo
          stesso articolo;
          4)  delitti  commessi  per  finalita'  di  terrorismo  o di
          eversione  dell'ordinamento  costituzionale  per i quali la
          legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel
          minimo a cinque anni o nel massimo a dieci anni;
          5)  delitti  di  illegale fabbricazione, introduzione nello
          Stato,  messa  in  vendita, cessione, detenzione e porto in
          luogo  pubblico  o  aperto  al pubblico di armi da guerra o
          tipo  guerra  o  parti  di  esse,  di  esplosivi,  di  armi
          clandestine  nonche'  di  piu' armi comuni da sparo escluse
          quelle  previste  dall'art.  2, comma terzo, della legge 18
          aprile 1975, n. 110;
          6)  delitti  di  cui  agli  articoli 73, limitatamente alle
          ipotesi  aggravate ai sensi dell'art. 80, comma 2, e 74 del
          testo  unico  delle  leggi  in  materia di disciplina degli
          stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione, cura e
          riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza,
          approvato  con  decreto  del  Presidente della Repubblica 9
          ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
          7)  delitto  di cui all'art. 416 del codice penale nei casi
          in cui e' obbligatorio l'arresto in flagranza;
            b) notizie di reato che rendono particolarmente complesse
          le  investigazioni  per  la molteplicita' di fatti tra loro
          collegati ovvero per l'elevato numero di persone sottoposte
          alle indagini o di persone offese;
            c)   indagini   che  richiedono  il  compimento  di  atti
          all'estero;
            d)  procedimenti  in  cui  e' indispensabile mantenere il
          collegamento tra piu' uffici del pubblico ministero a norma
          dell'art. 371.
          3.  Salvo  quanto  previsto  dall'art.  415-bis, qualora il
          pubblico  ministero  non abbia esercitato l'azione penale o
          richiesto l'archiviazione nel termine stabilito dalla legge
          o prorogato dal giudice, gli atti di indagine compiuti dopo
          la scadenza del termine non possono essere utilizzati".
          -  Il  testo  vigente dell'art. 416 del codice di procedura
          penale,   come   modificato   dalla   presente   legge  qui
          pubblicata, e' il seguente:
          "Art.  416  (Presentazione  della  richiesta  del  pubblico
          ministero).  -  1.  La  richiesta  di  rinvio a giudizio e'
          depositata  dal  pubblico  ministero  nella cancelleria del
          giudice.  La richiesta di rinvio a giudizio e' nulla se non
          e'   preceduta   dall'avviso  previsto  dall'art.  415-bis,
          nonche'    dall'invito    a    presentarsi    per   rendere
          l'interrogatorio  ai  sensi dell'art. 375, comma 3, qualora
          la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere
          sottoposta  ad  interrogatorio  entro  il  termine  di  cui
          all'art. 415-bis, comma 3.
          2. Con la richiesta e' trasmesso il fascicolo contenente la
          notizia  di reato, la documentazione relativa alle indagini
          espletate  e  i  verbali  degli  atti  compiuti  davanti al
          giudice  per  le indagini preliminari. Il corpo del reato e
          le  cose  pertinenti  al  reato sono allegati al fascicolo,
          qualora non debbano essere custoditi altrove".