Articolo 37 (L)
                          Esenzioni fiscali

   1.  Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono
esenti dall'imposta di bollo.
   2 L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia
esente  da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta
la firma da legalizzare.