Articolo 37 (L) Esenzioni fiscali 1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo. 2 L'imposta di bollo non e' dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale e' apposta la firma da legalizzare.