Art. 38 
              Elaborati grafici del progetto esecutivo 
 
  1. Gli elaborati grafici esecutivi,  eseguiti  con  i  procedimenti
piu' idonei, sono costituiti: 
a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse  o  prescritte,
   tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo; 
b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere
   o dei lavori sulla base degli esiti, degli  studi  e  di  indagini
   eseguite in sede di progettazione esecutiva; 
c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi; 
d) dagli elaborati atti  ad  illustrare  le  modalita'  esecutive  di
   dettaglio; 
e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che  risultano  necessarie
   per  il  rispetto  delle  prescrizioni  disposte  dagli  organismi
   competenti in  sede  di  approvazione  dei  progetti  preliminari,
   definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti; 
f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire  per  soddisfare  le
   esigenza di cui all'articolo 15, comma 7; 
g) dagli elaborati atti a definire le  caratteristiche  dimensionali,
   prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati. 
  2. Gli elaborati sono comunque redatti in scala  non  inferiore  al
doppio di quelle del progetto  definitivo,  o  comunque  in  modo  da
consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei
lavori in ogni loro elemento.