Art. 42 
                           Cronoprogramma 
 
  1. Il progetto esecutivo  e'  corredato  dal  cronoprogramma  delle
lavorazioni, redatto al fine di stabilire in via  convenzionale,  nel
caso di lavori compensati a prezzo chiuso, l'importo degli stessi  da
eseguire per ogni anno intero decorrente dalla data della consegna. 
  2. Nei casi di  appalto-concorso  e  di  appalto  di  progettazione
esecutiva   ed   esecuzione,   il   cronoprogramma   e'    presentato
dall'appaltatore unitamente all'offerta. 
  3 Nel calcolo del  tempo  contrattuale  deve  tenersi  conto  della
prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole. 
  4. Nel caso di sospensione  o  di  ritardo  dei  lavori  per  fatti
imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo  risultante
dal cronoprogramma.