Art. 45 
         Schema di contratto e Capitolato speciale d'appalto 
 
  1. Lo schema di contratto contiene, per quanto non disciplinato dal
presente regolamento e dal capitolato generale d'appalto, le clausole
dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante e impresa,  in
relazione  alle  caratteristiche  dell'intervento   con   particolare
riferimento a: 
a) termini di esecuzione e penali; 
b) programma di esecuzione dei lavori; 
c) sospensioni o riprese dei lavori; 
d) oneri a carico dell'appaltatore; 
e) contabilizzazione dei lavori a misura, a corpo; 
f) liquidazione dei corrispettivi; 
g) controlli; 
h) specifiche modalita' e termini di collaudo; 
i) modalita' di soluzione delle controversie. 
  2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che
riguarda  le  prescrizioni  tecniche  da  applicare  all'oggetto  del
singolo contratto. 
  3. Il capitolato speciale d'appalto e' diviso in due  parti,  l'una
contenente  la   descrizione   delle   lavorazioni   e   l'altra   la
specificazione  delle  prescrizioni  tecniche;   esso   illustra   in
dettaglio: 
a) nella prima parte tutti gli elementi necessari  per  una  compiuta
   definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto,  anche
   ad integrazione degli  aspetti  non  pienamente  deducibili  dagli
   elaborati grafici del progetto esecutivo; 
b) nella seconda parte le modalita'  di  esecuzione  e  le  norme  di
   misurazione di ogni lavorazione, i requisiti  di  accettazione  di
   materiali  e  componenti,  le  specifiche  di  prestazione  e   le
   modalita' di prove nonche',  ove  necessario,  in  relazione  alle
   caratteristiche  dell'intervento,  l'ordine   da   tenersi   nello
   svolgimento di specifiche lavorazioni; nel caso in cui il progetto
   prevede l'impiego di componenti prefabbricati, ne vanno  precisate
   le caratteristiche principali,  descrittive  e  prestazionali,  la
   documentazione  da  presentare  in   ordine   all'omologazione   e
   all'esito  di  prove  di  laboratorio  nonche'  le  modalita'   di
   approvazione  da  parte  del  direttore  dei  lavori,  sentito  il
   progettista,  per   assicurarne   la   rispondenza   alle   scelte
   progettuali. 
  4. Nel caso di interventi complessi di cui all'articolo 2, comma 1,
lettera  h),  il  capitolato  contiene,   altresi',   l'obbligo   per
l'aggiudicatario di redigere  un  documento  (piano  di  qualita'  di
costruzione e di  installazione),  da  sottoporre  alla  approvazione
della direzione dei lavori, che prevede,  pianifica  e  programma  le
condizioni, sequenze, modalita', strumentazioni, mezzi d'opera e fasi
delle attivita' di controllo da svolgersi nella fase esecutiva. A tal
fine il capitolato suddivide tutte le  lavorazioni  previste  in  tre
classi di importanza: critica, importante, comune. Appartengono  alla
classe: 
a) critica le strutture o loro parti  nonche'  gli  impianti  o  loro
   componenti correlabili, anche  indirettamente,  con  la  sicurezza
   delle prestazioni fornite nel ciclo di vita utile dell'intervento;
   b) importante le strutture o loro parti  nonche'  gli  impianti  o
   loro  componenti  correlabili,  anche   indirettamente,   con   la
   regolarita' delle prestazioni fornite  nel  ciclo  di  vita  utile
   dell'intervento ovvero qualora siano di onerosa sostituibilita'  o
   di rilevante costo; 
c) comune tutti i componenti e i materiali non compresi nelle  classi
   precedenti; 
  5. La classe di importanza e' tenuta in considerazione: 
a) nell'approvvigionamento dei materiali da parte dell'aggiudicatario
   e quindi dei criteri di qualifica dei propri fornitori; 
b) nella identificazione e rintracciabilita' dei materiali; 
c) nella valutazione delle non conformita'. 
  6. Per gli interventi il cui  corrispettivo  e'  previsto  a  corpo
ovvero per la parte a corpo di un intervento il cui corrispettivo  e'
previsto a corpo e a misura, il capitolato speciale d'appalto indica,
per  ogni  gruppo  delle  lavorazioni   complessive   dell'intervento
ritenute omogenee, il relativo importo e la sua aliquota  percentuale
riferita all'ammontare complessivo dell'intervento. Tali importi e le
correlate aliquote sono dedotti in sede  di  progetto  esecutivo  dal
computo metrico-estimativo. Al fine del pagamento in corso d'opera  i
suddetti  importi  e   aliquote   possono   essere   indicati   anche
disaggregati nelle loro componenti principali. I pagamenti  in  corso
d'opera sono determinati sulla base delle aliquote percentuali  cosi'
definite, di ciascuna delle quali viene contabilizzata la quota parte
effettivamente eseguita. 
  7. Per gli interventi il cui corrispettivo e' previsto a misura, il
capitolato speciale  d'appalto  precisa  l'importo  di  ciascuno  dei
gruppi delle lavorazioni complessive dell'opera o del lavoro ritenute
omogenee, desumendolo dal computo metrico-estimativo. 
  8. Ai fini della  disciplina  delle  varianti  e  degli  interventi
disposti dal direttore dei lavori ai sensi dell'articolo 25, comma 3,
primo periodo della Legge, la verifica dell'incidenza delle eventuali
variazioni e' desunta dagli importi netti dei gruppi  di  lavorazione
ritenuti omogenei definiti con le modalita' di cui ai commi 6 e 7. 
  9. Per i lavori il cui corrispettivo e' in parte a corpo e in parte
a misura, la parte liquidabile a misura riguarda le  lavorazioni  per
le quali in sede  di  progettazione  risulta  eccessivamente  oneroso
individuare in maniera certa e definita le rispettive quantita'. Tali
lavorazioni sono indicate nel  provvedimento  di  approvazione  della
progettazione esecutiva con puntuale motivazione di carattere tecnico
e con l'indicazione dell'importo sommario del loro valore presunto  e
della relativa  incidenza  sul  valore  complessivo  assunto  a  base
d'asta. 
  10.  Il  capitolato  speciale  d'appalto  prescrive  l'obbligo  per
l'impresa di presentare, prima dell'inizio dei lavori,  un  programma
esecutivo, anche indipendente dal cronoprogramma di cui  all'art.  42
comma  1,  nel  quale  sono  riportate,  per  ogni  lavorazione,   le
previsioni  circa  il  periodo  di  esecuzione  nonche'   l'ammontare
presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento  dei  lavori  alle
date contrattualmente stabilite per la liquidazione  dei  certificati
di pagamento. E' in  facolta'  prescrivere,  in  sede  di  capitolato
speciale  d'appalto,  eventuali  scadenze  differenziate   di   varie
lavorazioni in relazione a determinate esigenze. 
  Sezione quinta: verifiche e validazione dei progetti, acquisizione 
dei pareri e approvazione dei progetti 
 
          Note all'art. 45:

             Per  il  testo dell'articolo 25, comma 3, della legge 11
          febbraio 1994, n. 109 e successive modificazioni si veda in
          note all'articolo 134.