Art. 22
Individuazione dei clienti idonei
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto
la qualifica di cliente idoneo e' attribuita alla seguenti categorie:
a) imprese che acquistano il gas per la produzione di energia
elettrica, indipendentemente dal livello di consumo annuale, e
limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
b) imprese che acquistano il gas per la cogenerazione di energia
elettrica e calore, indipendentemente dal livello di consumo annuale,
e limitatamente alla quota di gas destinata a tale utilizzo;
c) clienti finali il cui consumo sia superiore a 200.000 Smc
all'anno;
d) consorzi e societa' consortili il cui consumo, anche come
somma dei consumi dei singoli componenti la persona giuridica
interessata, sia superiore a 200.000 Smc annui, purche' il consumo
annuo di ciascun componente sia superiore a 50.000 Smc;
e) clienti che utilizzano il gas prodotto nel territorio
nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale
italiana da loro stessi o da societa' controllate o controllanti o da
societa' sottoposte al controllo di queste ultime;
f) i clienti grossisti e le imprese di distribuzione del gas per
il volume di gas naturale consumato dai loro clienti nell'ambito del
loro sistema di distribuzione.
2. A decorrere dal 1o gennaio 2003 tutti i clienti sono idonei.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas vigila
sull'applicazione del presente articolo.