Art. 23
Tariffe
1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore spettanti
al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma 12, della
legge 14 novembre 1995, n. 481.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina le
tariffe per la vendita ai clienti non idonei in modo da realizzare
una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed imprese e da
assicurare a queste ultime una congrua remunerazione del capitale
investito. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas determina
inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le tariffe per il trasporto e
dispacciamento, per lo stoccaggio minerario, strategico e di
modulazione, per l'utilizzo dei terminali di GNL e per la
distribuzione, in modo da assicurare una congrua remunerazione del
capitale investito.
3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per
lo stoccaggio tengono conto della necessita' di non penalizzare le
aree del Paese con minori dotazioni infrastrutturali, ed in
particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le tariffe per
lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere
il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il potenziamento
delle rispettive capacita', tenendo conto, relativamente allo
stoccaggio, del particolare rischio associato alle attivita'
minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per assicurare
le prestazioni di punta. Le tariffe di trasporto tengono conto in
primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di trasporto,
e in secondo luogo della quantita' trasportata indipendentemente
dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale
di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di entrata e di
uscita da tale rete, tenendo conto della distanza di trasporto in
misura equilibrata, al fine di attenuare le penalizzazioni
territoriali.
4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto della necessita'
di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di utilizzo
dell'energia e a promuovere l'uso delle fonti rinnovabili, la
qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del
servizio, di non penalizzare le aree in corso di metanizzazione e
quelle con elevati costi unitari; a tal fine dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre, anche transitoriamente,
appositi strumenti di perequazione.
5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che svolgono attivita' di
trasporto e dispacciamento, di stoccaggio determinano
transitoriamente e pubblicano le tariffe applicate. Successivamente
alla pubblicazione delle tariffe determinate dall'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, esse procedono a compensazione nei
confronti degli utenti interessati, con riferimento al periodo di
applicazione della tariffa transitoria.
Note all'art. 23:
- Il testo dell'art. 2, comma 12, della legge
14 novembre 1995, n. 481 (per il cui titolo vedasi note
alle premesse) e' il seguente:
12. Ciascuna Autorita' nel perseguire le finalita' di
cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
a) formula osservazioni e proposte da trasmettere al
Governo e al Parlamento sui servizi da assoggettare a
regime di concessione o di autorizzazione e sulle relative
forme di mercato. nei limiti delle leggi esistenti,
proponendo al Governo le modifiche normative e
regolamentari necessarie in relazione alle dinamiche
tecnologiche, alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
delle normative comunitarie;
b) propone i Ministri competenti gli schemi per il
rinnovo nonche' per eventuali variazioni dei singoli atti
di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
contratti di programma;
c) controlla che le condizioni e le modalita' di
accesso per i soggetti esercenti i servizi, comunque
stabilite, siano attuate nel rispetto dei principi della
concorrenza e della trasparenza, anche in riferimento alle
singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
di prestare il servizio in condizioni di eguaglianza, in
modo che tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
soddisfatte, ivi comprese quelle degli anziani e dei
disabili, garantendo altresi' il rispetto: dell'ambiente,
la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
d) propone la modifica delle clausole delle
concessioni e delle convenzioni, ivi comprese quelle
relative all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
dei contratti di programma in essere e delle condizioni di
svolgimento dei servizi, ove cio' sia richiesto
dall'andamento del mercato o dalle ragionevoli esigenze
degli utenti, definendo altresi' le condizioni
tecnico-economiche di accesso e di interconnessione alle
reti, ove previsti dalla normativa vigente;
e) stabilisce e aggiorna, in relazione all'andamento
del mercato, la tariffa base, i parametri e gli altri
elementi di riferimento per determinare le tariffe di cui
ai commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale
in modo da assicurare la qualita', l'efficienza del
servizio e l'adeguata diffusione del medesimo sul
territorio nazionale, nonche' la realizzazione degli
obiettivi generali di carattere sociale, di tutela
ambientale e di uso efficiente delle risorse di cui al
comma 1, dell'art. 1, tenendo separato dalla tariffa
qualsiasi tributo ed onere improprio; verifica la
conformita' ai criteri di cui alla presente lettera delle
proposte di aggiornamento delle tariffe annualmente
presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
della proposta; qualora la pronuncia non intervenga entro
tale termine, le tariffe si intendono verificate
positivamente;
f) emana le direttive per la separazione contabile e
amministrativa e verifica i costi dlele singole prestazioni
per assicurare, tra l'altro, la loro corretta
disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
geografica e per categoria di utenza evidenziando
separatamente gli oneri conseguenti alla fornitura del
servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
quindi al confronto tra essi e i costi analoghi in altri
Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
e delle notizie utili, determinando altresi' i casi di
indennizzo automatico da parte del soggetto esercente il
servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
non rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
con livelli qualitativi inferiori a quelli stabiliti nel
regolamento di servizio di cui al comma 37, nel contratto
di programma ovvero ai sensi della lettera h);
h) emana le direttive concernenti la produzione e
l'erogazione dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
servizi medesimi, definendo in particolare i livelli
generali di qualita' riferiti al complesso delle
prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
singola prestazione da garantire all'utente, sentiti i
soggetti esercenti il servizio e i rappresentanti degli
utenti e dei consumatori, eventualmente differenziandoli
per settore e tipo di prestazione; tali determinazioni
producono gli effetti di cui al comma 37;
i) assicura la piu' ampia pubblicita' delle
condizioni dei servizi; studia l'evoluzione del settore e
dei singoli servizi, anche per modificare condizioni
tecniche, giuridiche ed economiche relative allo
svolgimento o all'erogazione dei medesimi; promuove
iniziative volte a migliorare le modalita' di erogazione
dei servizi; presenta annualmente al Parlamento e al
Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione sullo
stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
l) pubblicizza e diffonde la conoscenza delle
condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire
la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
la possibilita' di migiiori scelte da parte degli utenti
intermedi o finali;
m) valuta reclami, istanze e segnalazioni presentate
dagli utenti o dai consumatori, singoli o associati, in
ordine al rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
parte dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
quali interviene imponendo, ove opportuno, modifiche alle
modalita' di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
n) verifica la congruita' delle misure adottate dai
soggetti esercenti il servizio al fine di assicurare la
parita' di trattamento tra gli utenti, garantire la
continuita' della prestazione dei servizi, verificare
periodicamente la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
all'uopo acquisendo anche la valutazione degli utenti,
garantire ogni informazione circa le modalita' di
prestazione dei servizi e i relativi livelli qualitativi,
consentire a utenti e consumatori il piu' agevole accesso
agli uffici aperti al pubblico, ridurre il numero degli
adempimenti richiesti agli utenti semplificando le
procedure per l'erogazione del servizio, assicurare la
sollecita risposta a reclami, istanze e segnalazioni nel
rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
o) propone al Ministro competente la sospensione o la
decadenza della concessione per casi in cui tali
provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
p) controlla che ciascun soggetto esercente il
servizio adotti, in base alla direttiva sui principi
dell'erogazione dei servizi pubblici del Presidente del
Consiglio dei Ministri del 27 gennaio 1994, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994, una
carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
singoli servizi e ne verifica il rispetto".