Art. 23 
                               Tariffe 
 
  1. Sono fatte salve le funzioni di indirizzo nel settore  spettanti
al Governo e le attribuzioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas, con particolare riferimento all'articolo 2, comma  12,  della
legge 14 novembre 1995, n. 481. 
  2. L'Autorita' per  l'energia  elettrica  e  il  gas  determina  le
tariffe per la vendita ai clienti non idonei in  modo  da  realizzare
una adeguata ripartizione dei benefici tra clienti ed  imprese  e  da
assicurare a queste ultime una  congrua  remunerazione  del  capitale
investito. L'Autorita' per l'energia elettrica  e  il  gas  determina
inoltre, entro il 1o gennaio 2001, le  tariffe  per  il  trasporto  e
dispacciamento,  per  lo  stoccaggio  minerario,  strategico   e   di
modulazione,  per  l'utilizzo  dei  terminali  di  GNL   e   per   la
distribuzione, in modo da assicurare una  congrua  remunerazione  del
capitale investito. 
  3. Le tariffe per il trasporto e il dispacciamento e le tariffe per
lo stoccaggio tengono conto della necessita' di  non  penalizzare  le
aree  del  Paese  con  minori  dotazioni  infrastrutturali,   ed   in
particolare le aree del Mezzogiorno. In particolare, le  tariffe  per
lo stoccaggio e per l'utilizzo dei terminali di GNL devono permettere
il loro sviluppo, incentivando gli investimenti per il  potenziamento
delle  rispettive  capacita',  tenendo  conto,   relativamente   allo
stoccaggio,  del  particolare  rischio   associato   alle   attivita'
minerarie e della immobilizzazione del gas necessario per  assicurare
le prestazioni di punta. Le tariffe di  trasporto  tengono  conto  in
primo luogo della capacita' impegnata e della distanza di  trasporto,
e in secondo  luogo  della  quantita'  trasportata  indipendentemente
dalla distanza; le tariffe relative al trasporto sulla rete nazionale
di gasdotti sono determinate in relazione ai punti di  entrata  e  di
uscita da tale rete, tenendo conto della  distanza  di  trasporto  in
misura  equilibrata,  al  fine   di   attenuare   le   penalizzazioni
territoriali. 
  4. Le tariffe per la distribuzione tengono conto  della  necessita'
di remunerare iniziative volte ad innalzare l'efficienza di  utilizzo
dell'energia  e  a  promuovere  l'uso  delle  fonti  rinnovabili,  la
qualita', la ricerca e l'innovazione finalizzata al miglioramento del
servizio, di non penalizzare le aree in  corso  di  metanizzazione  e
quelle con elevati costi  unitari;  a  tal  fine  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas puo' disporre,  anche  transitoriamente,
appositi strumenti di perequazione. 
  5. Fino al 31 dicembre 2000 le imprese che  svolgono  attivita'  di
trasporto    e    dispacciamento,    di    stoccaggio     determinano
transitoriamente e pubblicano le tariffe  applicate.  Successivamente
alla  pubblicazione  delle  tariffe  determinate  dall'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas,  esse  procedono  a  compensazione  nei
confronti degli utenti interessati, con  riferimento  al  periodo  di
applicazione della tariffa transitoria. 
 
          Note all'art. 23:
              - Il   testo   dell'art.   2,  comma  12,  della  legge
          14 novembre  1995,  n.  481  (per il cui titolo vedasi note
          alle premesse) e' il seguente:
              12.  Ciascuna  Autorita' nel perseguire le finalita' di
          cui all'art. 1 svolge le seguenti funzioni:
                a) formula  osservazioni e proposte da trasmettere al
          Governo  e  al  Parlamento  sui  servizi  da assoggettare a
          regime  di concessione o di autorizzazione e sulle relative
          forme   di  mercato.  nei  limiti  delle  leggi  esistenti,
          proponendo    al   Governo   le   modifiche   normative   e
          regolamentari   necessarie   in  relazione  alle  dinamiche
          tecnologiche,  alle condizioni di mercato ed all'evoluzione
          delle normative comunitarie;
                b) propone  i  Ministri  competenti gli schemi per il
          rinnovo  nonche'  per eventuali variazioni dei singoli atti
          di concessione o di autorizzazione, delle convenzioni e dei
          contratti di programma;
                c) controlla  che  le  condizioni  e  le modalita' di
          accesso  per  i  soggetti  esercenti  i  servizi,  comunque
          stabilite,  siano  attuate  nel rispetto dei principi della
          concorrenza  e della trasparenza, anche in riferimento alle
          singole voci di costo, anche al fine di prevedere l'obbligo
          di  prestare  il  servizio in condizioni di eguaglianza, in
          modo  che  tutte le ragionevoli esigenze degli utenti siano
          soddisfatte,  ivi  comprese  quelle  degli  anziani  e  dei
          disabili,  garantendo  altresi' il rispetto: dell'ambiente,
          la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;
                d) propone   la   modifica   delle   clausole   delle
          concessioni   e  delle  convenzioni,  ivi  comprese  quelle
          relative  all'esercizio in esclusiva, delle autorizzazioni,
          dei  contratti di programma in essere e delle condizioni di
          svolgimento   dei   servizi,   ove   cio'   sia   richiesto
          dall'andamento  del  mercato  o  dalle ragionevoli esigenze
          degli    utenti,    definendo    altresi'   le   condizioni
          tecnico-economiche  di  accesso  e di interconnessione alle
          reti, ove previsti dalla normativa vigente;
                e) stabilisce  e aggiorna, in relazione all'andamento
          del  mercato,  la  tariffa  base,  i  parametri e gli altri
          elementi  di  riferimento per determinare le tariffe di cui
          ai  commi 17, 18 e 19, nonche' le modalita' per il recupero
          dei  costi  eventualmente sostenuti nell'interesse generale
          in   modo  da  assicurare  la  qualita',  l'efficienza  del
          servizio   e   l'adeguata   diffusione   del  medesimo  sul
          territorio   nazionale,   nonche'  la  realizzazione  degli
          obiettivi   generali   di   carattere  sociale,  di  tutela
          ambientale  e  di  uso  efficiente  delle risorse di cui al
          comma  1,  dell'art.  1,  tenendo  separato  dalla  tariffa
          qualsiasi   tributo   ed   onere   improprio;  verifica  la
          conformita'  ai  criteri di cui alla presente lettera delle
          proposte   di   aggiornamento   delle  tariffe  annualmente
          presentate e si pronuncia, sentiti eventualmente i soggetti
          esercenti il servizio, entro novanta giorni dal ricevimento
          della  proposta;  qualora la pronuncia non intervenga entro
          tale   termine,   le   tariffe   si   intendono  verificate
          positivamente;
                f) emana  le direttive per la separazione contabile e
          amministrativa e verifica i costi dlele singole prestazioni
          per    assicurare,    tra   l'altro,   la   loro   corretta
          disaggregazione e imputazione per funzione svolta, per area
          geografica   e   per   categoria   di  utenza  evidenziando
          separatamente  gli  oneri  conseguenti  alla  fornitura del
          servizio universale definito dalla convenzione, provvedendo
          quindi  al  confronto  tra essi e i costi analoghi in altri
          Paesi, assicurando la pubblicizzazione dei dati;
                g) controlla lo svolgimento dei servizi con poteri di
          ispezione, di accesso, di acquisizione della documentazione
          e  delle  notizie  utili,  determinando  altresi' i casi di
          indennizzo  automatico  da  parte del soggetto esercente il
          servizio nei confronti dell'utente ove il medesimo soggetto
          non  rispetti le clausole contrattuali o eroghi il servizio
          con  livelli  qualitativi  inferiori a quelli stabiliti nel
          regolamento  di  servizio di cui al comma 37, nel contratto
          di programma ovvero ai sensi della lettera h);
                h) emana  le  direttive  concernenti  la produzione e
          l'erogazione  dei servizi da parte dei soggetti esercenti i
          servizi   medesimi,  definendo  in  particolare  i  livelli
          generali   di   qualita'   riferiti   al   complesso  delle
          prestazioni e i livelli specifici di qualita' riferiti alla
          singola  prestazione  da  garantire  all'utente,  sentiti i
          soggetti  esercenti  il  servizio  e i rappresentanti degli
          utenti  e  dei  consumatori, eventualmente differenziandoli
          per  settore  e  tipo  di  prestazione; tali determinazioni
          producono gli effetti di cui al comma 37;
                i) assicura   la   piu'   ampia   pubblicita'   delle
          condizioni  dei  servizi; studia l'evoluzione del settore e
          dei   singoli  servizi,  anche  per  modificare  condizioni
          tecniche,    giuridiche   ed   economiche   relative   allo
          svolgimento   o   all'erogazione   dei  medesimi;  promuove
          iniziative  volte  a  migliorare le modalita' di erogazione
          dei  servizi;  presenta  annualmente  al  Parlamento  e  al
          Presidente  del  Consiglio dei Ministri una relazione sullo
          stato dei servizi e sull'attivita' svolta;
                l) pubblicizza   e   diffonde   la  conoscenza  delle
          condizioni  di svolgimento dei servizi al fine di garantire
          la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e
          la  possibilita'  di  migiiori scelte da parte degli utenti
          intermedi o finali;
                m) valuta  reclami, istanze e segnalazioni presentate
          dagli  utenti  o  dai  consumatori, singoli o associati, in
          ordine  al  rispetto dei livelli qualitativi e tariffari da
          parte  dei soggetti esercenti il servizio nei confronti dei
          quali  interviene  imponendo, ove opportuno, modifiche alle
          modalita'  di esercizio degli stessi ovvero procedendo alla
          revisione del regolamento di servizio di cui al comma 37;
                n) verifica  la  congruita' delle misure adottate dai
          soggetti  esercenti  il  servizio  al fine di assicurare la
          parita'   di  trattamento  tra  gli  utenti,  garantire  la
          continuita'   della  prestazione  dei  servizi,  verificare
          periodicamente  la qualita' e l'efficacia delle prestazioni
          all'uopo  acquisendo  anche  la  valutazione  degli utenti,
          garantire   ogni   informazione   circa   le  modalita'  di
          prestazione  dei  servizi e i relativi livelli qualitativi,
          consentire  a  utenti e consumatori il piu' agevole accesso
          agli  uffici  aperti  al  pubblico, ridurre il numero degli
          adempimenti   richiesti   agli   utenti   semplificando  le
          procedure  per  l'erogazione  del  servizio,  assicurare la
          sollecita  risposta  a  reclami, istanze e segnalazioni nel
          rispetto dei livelli qualitativi e tariffari;
                o) propone al Ministro competente la sospensione o la
          decadenza   della   concessione   per   casi  in  cui  tali
          provvedimenti siano consentiti dall'ordinamento;
                p) controlla   che   ciascun  soggetto  esercente  il
          servizio  adotti,  in  base  alla  direttiva  sui  principi
          dell'erogazione  dei  servizi  pubblici  del Presidente del
          Consiglio  dei  Ministri  del  27 gennaio  1994, pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 43 del 22 febbraio 1994, una
          carta di servizio pubblico con indicazione di standards dei
          singoli servizi e ne verifica il rispetto".