Art. 24 Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita', per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche dovute a contratti "take or pay" 1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al presente decreto. 2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE. 3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed e' comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche' al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. 4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle imprese relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana. 5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.
Note all'art. 24: - Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note alle premesse.