Art. 24
Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita',
per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche
dovute a contratti "take or pay"
1. Le imprese di gas naturale hanno l'obbligo di permettere
l'accesso al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto
delle condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al
presente decreto.
2. In deroga a quanto previsto al comma 1 le imprese di gas
naturale possono rifiutare l'accesso al sistema del gas alle altre
imprese o ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso
in cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in
cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di
servizio pubblico cui sono soggette, ovvero nel caso in cui
dall'accesso derivino gravi difficolta' economiche e finanziarie ad
imprese del gas naturale operanti nel sistema, in relazione a
contratti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in
vigore della direttiva 98/30/CE.
3. Il rifiuto e' manifestato con dichiarazione motivata ed e'
comunicato immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche'
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
4. In nessun caso puo' essere rifiutato l'accesso alle imprese
relativamente al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
5. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con delibera da
emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto, fissa i criteri atti a garantire a tutti gli utenti della
rete la liberta' di accesso a parita' di condizioni, la massima
imparzialita' e la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e
dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio
e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e
dispacciamento del gas e che detengono terminali di GNL. Entro tre
mesi dalla pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al
comma 1 adottano il proprio codice di rete, che e' trasmesso
all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas che ne verifica la
conformita' ai suddetti criteri. Trascorsi tre mesi dalla
trasmissione senza comunicazioni da parte dell'Autorita' per
l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.
Note all'art. 24:
- Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
note alle premesse.