Art. 24
Disciplina dei casi di rifiuto di accesso per mancanza di capacita',
per obblighi di servizio pubblico o per gravi difficolta' economiche
                  dovute a contratti "take or pay"

  1.  Le  imprese  di  gas  naturale  hanno  l'obbligo  di permettere
l'accesso  al sistema a coloro che ne facciano richiesta nel rispetto
delle  condizioni tecniche di accesso e di interconnessione di cui al
presente decreto.
  2.  In  deroga  a  quanto  previsto  al  comma  1 le imprese di gas
naturale  possono  rifiutare  l'accesso al sistema del gas alle altre
imprese  o  ai clienti idonei che ne facciano richiesta solo nel caso
in  cui esse non dispongano della capacita' necessaria, o nel caso in
cui l'accesso al sistema impedirebbe loro di svolgere gli obblighi di
servizio   pubblico  cui  sono  soggette,  ovvero  nel  caso  in  cui
dall'accesso  derivino  gravi difficolta' economiche e finanziarie ad
imprese  del  gas  naturale  operanti  nel  sistema,  in  relazione a
contratti  di  tipo  "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in
vigore della direttiva 98/30/CE.
  3.  Il  rifiuto  e'  manifestato  con  dichiarazione motivata ed e'
comunicato  immediatamente all'Autorita' per l'energia elettrica e il
gas  e all'Autorita' garante della concorrenza e del mercato, nonche'
al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
  4.  In  nessun  caso  puo'  essere rifiutato l'accesso alle imprese
relativamente  al gas naturale prodotto nel territorio nazionale, nel
mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana.
  5.  L'Autorita'  per  l'energia elettrica e il gas, con delibera da
emanare  entro  sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto,  fissa  i  criteri atti a garantire a tutti gli utenti della
rete  la  liberta'  di  accesso  a  parita' di condizioni, la massima
imparzialita'  e  la neutralita' del trasporto e del dispacciamento e
dell'utilizzo dei terminali di GNL in condizioni di normale esercizio
e  gli obblighi dei soggetti che svolgono le attivita' di trasporto e
dispacciamento  del  gas  e che detengono terminali di GNL. Entro tre
mesi  dalla  pubblicazione della citata delibera i soggetti di cui al
comma  1  adottano  il  proprio  codice  di  rete,  che  e' trasmesso
all'Autorita'  per  l'energia  elettrica  e il gas che ne verifica la
conformita'   ai   suddetti   criteri.   Trascorsi   tre  mesi  dalla
trasmissione   senza   comunicazioni   da  parte  dell'Autorita'  per
l'energia elettrica e il gas, il codice di rete si intende conforme.
 
          Note all'art. 24:
              - Per  la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
          note alle premesse.