Art. 25
 Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di
    capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico

  1.  Nel  caso  in  cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di
capacita'  o  di  connessione,  o  dall'impedimento  ad  assolvere ad
obblighi  di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o
impedimento  non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in
base  ai  criteri  di  cui  agli  articoli 8, comma 2, e 16, comma 2.
L'accesso  non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo
delle  opere  necessarie  per ovviare alla mancanza di capacita' o di
connessione.
  2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto
motivato  entro  tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24,
comma 3.