Art. 25
Procedure di verifica in caso di rifiuto di accesso per mancanza di
capacita', di connessione o per obblighi di servizio pubblico
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da mancanza di
capacita' o di connessione, o dall'impedimento ad assolvere ad
obblighi di servizio pubblico, l'Autorita' per l'energia elettrica e
il gas verifica che le opere necessarie per ovviare a tale mancanza o
impedimento non risultino tecnicamente o economicamente fattibili in
base ai criteri di cui agli articoli 8, comma 2, e 16, comma 2.
L'accesso non puo' essere rifiutato ove il cliente sostenga il costo
delle opere necessarie per ovviare alla mancanza di capacita' o di
connessione.
2. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas si esprime con atto
motivato entro tre mesi dalla comunicazione di cui all'articolo 24,
comma 3.