Art. 26
      Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso
                a seguito di contratti "take or pay"

  1.  Nel  caso  in  cui  il  rifiuto  all'accesso  derivi  da  gravi
difficolta'  economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo
"take  or  pay"  sottoscritti  prima  dell'entrata  in  vigore  della
direttiva  98/30/CE,  l'impresa  di  trasporto,  sulla  base  di  una
specifica  istanza  dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take
or  pay",  chiede  una deroga temporanea al Ministero dell'industria,
del  commercio  e  dell'artigianato,  corredando  la richiesta con le
informazioni  necessarie  e con una relazione sulle misure intraprese
al  fine  di  risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del
commercio  e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro
il termine di tre mesi.
  2.  Il  rifiuto  all'accesso  non  puo'  essere  motivato  da gravi
difficolta'  economiche  e  finanziarie  nel  caso  in cui le vendite
effettuate  dall'impresa  non  scendano al di sotto del livello delle
garanzie  minime  di  ritiro contenute nei contratti di tipo "take or
pay",  o  se  i  contratti  medesimi  possono  essere  adeguati  o se
l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.
  3.  Il  Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
acquisito  il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione
senza  indugio  alla  Commissione  delle  Comunita' europee, la quale
procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.
  4.  In  caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa
e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
 
          Note all'art. 26:
              - Per  la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
          note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 25:
              "Art. 25. - 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o
          ritiene   di  incontrare  serie  difficolta'  economiche  e
          finanziarie  in seguito agli impegni "take-or-pay", assunti
          in  uno  o  piu' contratti di acquisto di gas, tale impresa
          puo' inviare allo Stato membro interessato, o all'Autorita'
          competente  designata,  una  richiesta di deroga temporanea
          agli  articoli  15  e/o 16. In base alla scelta degli Stati
          membri,  le  richieste  di  deroga sono presentate caso per
          caso  prima  o  dopo  il rifiuto di accesso al sistema. Gli
          Stati  membri possono altresi' accordare all'impresa di gas
          naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo
          il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas
          naturale  rifiuti  l'accesso,  la  richiesta  e' presentata
          senza  indugio.  Le  richieste  devono  essere corredate di
          tutte  le  pertinenti  informazioni in ordine alla natura e
          alla  portata  del problema, nonche' alle azioni intraprese
          dall'impresa  al  fine  di  risolvere tale problema. Se non
          sono  ragionevolmente  disponibili soluzioni alternative, e
          tenuto  conto  delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato
          membro  o l'autorita' competente designata puo' decidere di
          concedere una deroga.
              2.  Lo  Stato membro o l'autorita' competente designata
          notificano  senza  indugio alla Commissione la decisione di
          concedere  una  deroga,  unitamente a tutte le informazioni
          pertinenti  riguardanti  la deroga. Le informazioni possono
          essere  presentate  alla Commissione in forma aggregata, in
          modo   da  permettere  alla  Commissione  di  adottare  una
          decisione  fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento
          della  notifica  la  Commissione  puo'  chiedere allo Stato
          membro o all'autorita' competente designata in questione di
          modificare   o   ritirare   la   decisione   relativa  alla
          concessione  della deroga. Se lo Stato membro o l'Autorita'
          competente  designata in questione non danno seguito a tale
          richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva
          e' adottata sollecitamente secondo la procedura 1 dell'art.
          2  della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la
          riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
              3.  Nel  decidere  in  merito  alle  deroghe  di cui al
          paragrafo  1,  lo  Stato  membro,  o l'Autorita' competente
          designata,  e  la  Commissione tengono conto in particolare
          dei seguenti criteri:
                a) obiettivo   di   realizzare  un  mercato  del  gas
          concorrenziale;
                b) necessita'  di  adempiere gli obblighi di servizio
          pubblico      e      di      garantire     la     sicurezza
          dell'approvvigionamento;
                c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato
          del  gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto
          mercato;
                d) gravita'    delle    difficolta'    economiche   e
          finanziarie  incontrate  dalle  imprese  di  gas naturale e
          dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
                e) data  di  firma  e  termini  del  contratto  o dei
          contratti  in  questione,  compresa  la  misura in cui essi
          consentono di tener conto di modifiche del mercato;
                f) azioni   intraprese   al   fine  di  risolvere  il
          problema;
                g) misura   in   cui,   nell'accettare  gli  inipegni
          "take-or-pay"     in     questione,    l'impresa    avrebbe
          ragionevolmente   potuto  prevedere,  tenendo  conto  delle
          disposizioni   della   presente   direttiva,  il  probabile
          insorgere di gravi difficolta';
                h) livello  di  connessione  del  sistema  con  altri
          sistemi e grado di interoperabilita' di tali sistemi;
                i) effetti  che  la concessione di una deroga avrebbe
          sulla   corretta   applicazione  della  presente  direttiva
          relativamente al corretto funzionamento del mercato interno
          del gas naturale".
              Una  decisione  concernente  una  richiesta  di  deroga
          relativa   a   contratti   "take-or--pay"  stipulati  prima
          dell'entrata   in   vigore  della  presente  direttiva  non
          dovrebbe  portare  a  situazioni in cui risulti impossibile
          trovare  sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni
          caso  non si ritiene che sussistano gravi difficolta' se le
          vendite  di  gas  naturale  non  scendono  al  di sotto del
          livello  delle  garanzie  minime  di  ritiro  contenute  in
          contratti  di  acquisto  di  gas  "take  or  pay",  o se il
          contratto  di  acquisto  di  gas "take or pay" in questione
          puo'  essere  adeguato  o  l'impresa  di  gas naturale puo'
          trovare sbocchi alternativi.
              4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la
          deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono
          piu'  a  lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di
          impegni "take or pay" assunti in un contratto d'acquisto di
          gas.   Gli   Stati  membri  assicurano  l'osservanza  delle
          pertinenti disposizioni del capitolo VI.
              5.  Qualsiasi  deroga  concessa  in  base alle suddette
          disposizioni   deve   essere   debitamente   motivata.   La
          Commissione  pubblica  la decisione nella Gazzena ufficiale
          delle Comunita' europee.
              6.   La   Commissione   presenta,   entro  cinque  anni
          dall'entrata   in  vigore  della  presente  direttiva,  una
          relazione  di valutazione in ordine all'esperienza maturata
          nell'applicazione  del presente articolo, per consentire al
          Parlamento  europeo  e  al  Consiglio di esaminare, a tempo
          debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti".