Art. 26 Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso a seguito di contratti "take or pay" 1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo "take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro il termine di tre mesi. 2. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se l'impresa puo' trovare soluzioni alternative. 3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE. 4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
Note all'art. 26: - Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 25: "Art. 25. - 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o ritiene di incontrare serie difficolta' economiche e finanziarie in seguito agli impegni "take-or-pay", assunti in uno o piu' contratti di acquisto di gas, tale impresa puo' inviare allo Stato membro interessato, o all'Autorita' competente designata, una richiesta di deroga temporanea agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati membri, le richieste di deroga sono presentate caso per caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli Stati membri possono altresi' accordare all'impresa di gas naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas naturale rifiuti l'accesso, la richiesta e' presentata senza indugio. Le richieste devono essere corredate di tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e alla portata del problema, nonche' alle azioni intraprese dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato membro o l'autorita' competente designata puo' decidere di concedere una deroga. 2. Lo Stato membro o l'autorita' competente designata notificano senza indugio alla Commissione la decisione di concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in modo da permettere alla Commissione di adottare una decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento della notifica la Commissione puo' chiedere allo Stato membro o all'autorita' competente designata in questione di modificare o ritirare la decisione relativa alla concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'Autorita' competente designata in questione non danno seguito a tale richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva e' adottata sollecitamente secondo la procedura 1 dell'art. 2 della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili. 3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al paragrafo 1, lo Stato membro, o l'Autorita' competente designata, e la Commissione tengono conto in particolare dei seguenti criteri: a) obiettivo di realizzare un mercato del gas concorrenziale; b) necessita' di adempiere gli obblighi di servizio pubblico e di garantire la sicurezza dell'approvvigionamento; c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto mercato; d) gravita' delle difficolta' economiche e finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei; e) data di firma e termini del contratto o dei contratti in questione, compresa la misura in cui essi consentono di tener conto di modifiche del mercato; f) azioni intraprese al fine di risolvere il problema; g) misura in cui, nell'accettare gli inipegni "take-or-pay" in questione, l'impresa avrebbe ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle disposizioni della presente direttiva, il probabile insorgere di gravi difficolta'; h) livello di connessione del sistema con altri sistemi e grado di interoperabilita' di tali sistemi; i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe sulla corretta applicazione della presente direttiva relativamente al corretto funzionamento del mercato interno del gas naturale". Una decisione concernente una richiesta di deroga relativa a contratti "take-or--pay" stipulati prima dell'entrata in vigore della presente direttiva non dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni caso non si ritiene che sussistano gravi difficolta' se le vendite di gas naturale non scendono al di sotto del livello delle garanzie minime di ritiro contenute in contratti di acquisto di gas "take or pay", o se il contratto di acquisto di gas "take or pay" in questione puo' essere adeguato o l'impresa di gas naturale puo' trovare sbocchi alternativi. 4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono piu' a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di impegni "take or pay" assunti in un contratto d'acquisto di gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle pertinenti disposizioni del capitolo VI. 5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette disposizioni deve essere debitamente motivata. La Commissione pubblica la decisione nella Gazzena ufficiale delle Comunita' europee. 6. La Commissione presenta, entro cinque anni dall'entrata in vigore della presente direttiva, una relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata nell'applicazione del presente articolo, per consentire al Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti".