Art. 26
Procedure per richieste di deroga all'obbligo di accesso
a seguito di contratti "take or pay"
1. Nel caso in cui il rifiuto all'accesso derivi da gravi
difficolta' economiche e finanziarie in relazione a contatti di tipo
"take or pay" sottoscritti prima dell'entrata in vigore della
direttiva 98/30/CE, l'impresa di trasporto, sulla base di una
specifica istanza dell'impresa titolare dei contratti di tipo "take
or pay", chiede una deroga temporanea al Ministero dell'industria,
del commercio e dell'artigianato, corredando la richiesta con le
informazioni necessarie e con una relazione sulle misure intraprese
al fine di risolvere il problema. Il Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato provvede in merito alla richiesta entro
il termine di tre mesi.
2. Il rifiuto all'accesso non puo' essere motivato da gravi
difficolta' economiche e finanziarie nel caso in cui le vendite
effettuate dall'impresa non scendano al di sotto del livello delle
garanzie minime di ritiro contenute nei contratti di tipo "take or
pay", o se i contratti medesimi possono essere adeguati o se
l'impresa puo' trovare soluzioni alternative.
3. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
acquisito il parere dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas,
ove ritenga di concedere la deroga richiesta, notifica tale decisione
senza indugio alla Commissione delle Comunita' europee, la quale
procede ai sensi dell'articolo 25 della direttiva 98/30/CE.
4. In caso di rifiuto definitivo a concedere la deroga, l'impresa
e' obbligata a fornire l'accesso al sistema all'impresa richiedente.
Note all'art. 26:
- Per la direttiva 98/30/CE del 22 giugno 1998, vedasi
note alle premesse. Si riporta il testo dell'art. 25:
"Art. 25. - 1. Se un'impresa di gas naturale incontra o
ritiene di incontrare serie difficolta' economiche e
finanziarie in seguito agli impegni "take-or-pay", assunti
in uno o piu' contratti di acquisto di gas, tale impresa
puo' inviare allo Stato membro interessato, o all'Autorita'
competente designata, una richiesta di deroga temporanea
agli articoli 15 e/o 16. In base alla scelta degli Stati
membri, le richieste di deroga sono presentate caso per
caso prima o dopo il rifiuto di accesso al sistema. Gli
Stati membri possono altresi' accordare all'impresa di gas
naturale la scelta di presentare una richiesta prima o dopo
il rifiuto di accesso al sistema. Qualora un'impresa di gas
naturale rifiuti l'accesso, la richiesta e' presentata
senza indugio. Le richieste devono essere corredate di
tutte le pertinenti informazioni in ordine alla natura e
alla portata del problema, nonche' alle azioni intraprese
dall'impresa al fine di risolvere tale problema. Se non
sono ragionevolmente disponibili soluzioni alternative, e
tenuto conto delle disposizioni del paragrafo 3, lo Stato
membro o l'autorita' competente designata puo' decidere di
concedere una deroga.
2. Lo Stato membro o l'autorita' competente designata
notificano senza indugio alla Commissione la decisione di
concedere una deroga, unitamente a tutte le informazioni
pertinenti riguardanti la deroga. Le informazioni possono
essere presentate alla Commissione in forma aggregata, in
modo da permettere alla Commissione di adottare una
decisione fondata. Entro quattro settimane dal ricevimento
della notifica la Commissione puo' chiedere allo Stato
membro o all'autorita' competente designata in questione di
modificare o ritirare la decisione relativa alla
concessione della deroga. Se lo Stato membro o l'Autorita'
competente designata in questione non danno seguito a tale
richiesta entro quattro settimane, una decisione definitiva
e' adottata sollecitamente secondo la procedura 1 dell'art.
2 della decisione 87/373/CEE. La Commissione garantisce la
riservatezza delle informazioni commercialmente sensibili.
3. Nel decidere in merito alle deroghe di cui al
paragrafo 1, lo Stato membro, o l'Autorita' competente
designata, e la Commissione tengono conto in particolare
dei seguenti criteri:
a) obiettivo di realizzare un mercato del gas
concorrenziale;
b) necessita' di adempiere gli obblighi di servizio
pubblico e di garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento;
c) posizione dell'impresa di gas naturale nel mercato
del gas ed effettiva situazione della concorrenza in detto
mercato;
d) gravita' delle difficolta' economiche e
finanziarie incontrate dalle imprese di gas naturale e
dalle imprese di trasporto o dai clienti idonei;
e) data di firma e termini del contratto o dei
contratti in questione, compresa la misura in cui essi
consentono di tener conto di modifiche del mercato;
f) azioni intraprese al fine di risolvere il
problema;
g) misura in cui, nell'accettare gli inipegni
"take-or-pay" in questione, l'impresa avrebbe
ragionevolmente potuto prevedere, tenendo conto delle
disposizioni della presente direttiva, il probabile
insorgere di gravi difficolta';
h) livello di connessione del sistema con altri
sistemi e grado di interoperabilita' di tali sistemi;
i) effetti che la concessione di una deroga avrebbe
sulla corretta applicazione della presente direttiva
relativamente al corretto funzionamento del mercato interno
del gas naturale".
Una decisione concernente una richiesta di deroga
relativa a contratti "take-or--pay" stipulati prima
dell'entrata in vigore della presente direttiva non
dovrebbe portare a situazioni in cui risulti impossibile
trovare sbocchi alternativi economicamente validi. In ogni
caso non si ritiene che sussistano gravi difficolta' se le
vendite di gas naturale non scendono al di sotto del
livello delle garanzie minime di ritiro contenute in
contratti di acquisto di gas "take or pay", o se il
contratto di acquisto di gas "take or pay" in questione
puo' essere adeguato o l'impresa di gas naturale puo'
trovare sbocchi alternativi.
4. Le imprese di gas naturale che non hanno ottenuto la
deroga di cui al paragrafo 1 non rifiutano o non mantengono
piu' a lungo il rifiuto all'accesso al sistema a causa di
impegni "take or pay" assunti in un contratto d'acquisto di
gas. Gli Stati membri assicurano l'osservanza delle
pertinenti disposizioni del capitolo VI.
5. Qualsiasi deroga concessa in base alle suddette
disposizioni deve essere debitamente motivata. La
Commissione pubblica la decisione nella Gazzena ufficiale
delle Comunita' europee.
6. La Commissione presenta, entro cinque anni
dall'entrata in vigore della presente direttiva, una
relazione di valutazione in ordine all'esperienza maturata
nell'applicazione del presente articolo, per consentire al
Parlamento europeo e al Consiglio di esaminare, a tempo
debito, se sia necessario apportarvi adeguamenti".