Art. 27
Norme per garantire l'interconnessione e
l'interoperabilita' del sistema gas
1. Con decreto del Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, sono emanate le norme tecniche sui
requisiti minimi di progettazione, costruzione ed esercizio delle
opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di
stoccaggio di gas, e degli impianti di GNL, per la connessione al
sistema del gas, nonche' le norme tecniche sulle caratteristiche
chimico-fisiche e del contenuto di altre sostanze del gas da
vettoriare, al fine di garantire la possibilita' di interconnessione
e l'interoperabilita' dei sistemi, in modo obiettivo e non
discriminatorio, anche nei confronti degli scambi transfrontalieri
con altri Paesi dell'Unione europea.
2. Le norme tecniche di cui al comma 1 sono notificate alla
Commissione ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28
marzo 1983, che prevede una procedura di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche, e pubblicate nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.
Nota all'art. 27:
- Il testo dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE del
28 marzo 1983 (pubblicata in GUCE n. L204 del 21 luglio
1983) che prevede una procedura di informazione nel settore
delle norme e delle regolamentazioni tecniche e delle
regole relative ai servizi della societa'
dell'informazione, e' il seguente:
"Art. 8. - 1. Fatto salvo l'art, 10, gli Stati membri
comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
regola tecnica, salvo che si tratti del semplice
recepimento integrale di una norma internazionale e
europea, nel qual caso e' sufficiente una semplice
informazione sulla norma stessa. Essi le comunicano
brevemente anche i motivi che rendono necessario adottare
tale regola tecnica a meno che non risultino gia' dal
progetto.
All'occorrenza, e a meno che non sia gia' stato
trasmesso in relazione con una comunicazione precedente,
gli Stati membri comunicano contemporaneamente il testo
delle disposizioni legislative e regolamentari
fondamentali, essenzialmente e direttamente in questione,
qualora la conoscenza di detto testo sia necessaria per
valutare la portata del progetto di regola tecnica.
Gli Stati membri procedono ad una nuova comunicazione
secondo le modalita' summenzionate qualora essi apportino
al progetto di regola tecnica modifiche importanti che ne
alterino il campo di applicazione, ne abbrevino il
calendario di applicazione inizialmente previsto,
aggiungano o rendano piu' rigorosi le specificazioni o i
requisiti.
Qualora il progetto di regola tecnica mira in
particolare a limitare la commercializzazione o
l'utilizzazione di una sostanza, di un preparato o di un
prodotto chimico, segnatamente per i motivi di salute
pubblica o di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
Stati membri comunicano anche un riassunto oppure gli
estremi dei dati pertinenti relativi alla sostanza, al
preparato o al prodotto in questione e di quelli relativi
ai prodotti di sostituzione conosciuti e disponibili, se
tali informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
previste delle misure per quanto riguarda la salute
pubblica o la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
un'analisi dei rischi effettuata, all'occorrenza secondo i
principi generali di valutazione dei rischi dei prodotti
chimici di cui all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
(CEE) n. 793/93 ove si tratti di una sostanza gia'
esistente, o di cui all'art. 3, paragrafo 2, della
direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
La Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
membri il progetto di regola tecnica e tutti i documenti
che le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
caso, del comitato competente del settore in questione.
Per quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
requisiti o le regole relative a: servizi di cui all'art.
1, punto 11), secondo comma, terzo trattino, le
osservazioni o i pareri circostanziati della Commissione o
degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
servizi o alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
servizi, e non sugli elementi fiscali o finanziari della
misura.
2. La Commissione e gli Stati membri possono inviare
allo Stato membro che ha presentato il progetto di regola
tecnica osservazioni di cui lo Stato membro terra' conto,
per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
tecnica.
3. Gli Stati membri comunicano senza indugio alla
Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
4. Le informazioni fornite ai sensi del presente
articolo non sono considerate riservate, a meno che lo
Stato membro autore della notifica ne presenti richiesta
esplicita. Qualsiasi richiesta in tal senso deve essere
motivata.
In caso di simile richiesta, il comitato di cui
all'art. 5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
precauzioni, hanno la facolta' di consultare, ai fini di
una perizia, persone fisiche o giuridiche che possono
appartenere al settore privato.
5. Se un progetto di regola tecnica fa parte di una
misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
da un altro atto comunitario, gli Stati membri possono
effettuare la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
di quest'altro atto, a condizione di indicare formalmente
che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
La mancanza di reazione della Commissione nel quadro
della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
tecnica non pregiudica la decisione che potrebbe essere
presa nel quadro di altri atti comunitari".