Art. 27
              Norme per garantire l'interconnessione e
                 l'interoperabilita' del sistema gas

  1.  Con  decreto  del  Ministero  dell'industria,  del  commercio e
dell'artigianato,  da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore  del  presente  decreto,  sono  emanate  le norme tecniche sui
requisiti  minimi  di  progettazione,  costruzione ed esercizio delle
opere e impianti di trasporto, di distribuzione, di linee dirette, di
stoccaggio  di  gas,  e  degli impianti di GNL, per la connessione al
sistema  del  gas,  nonche'  le  norme tecniche sulle caratteristiche
chimico-fisiche  e  del  contenuto  di  altre  sostanze  del  gas  da
vettoriare,  al fine di garantire la possibilita' di interconnessione
e   l'interoperabilita'   dei   sistemi,  in  modo  obiettivo  e  non
discriminatorio,  anche  nei  confronti degli scambi transfrontalieri
con altri Paesi dell'Unione europea.
  2.  Le  norme  tecniche  di  cui  al  comma  1 sono notificate alla
Commissione  ai sensi dell'articolo 8 della direttiva 98/34/CE del 28
marzo  1983,  che  prevede  una procedura di informazione nel settore
delle  norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche,  e pubblicate nel
bollettino ufficiale degli idrocarburi e geotermia.
 
          Nota all'art. 27:
              - Il  testo  dell'art.  8  della direttiva 98/34/CE del
          28 marzo  1983  (pubblicata  in  GUCE n. L204 del 21 luglio
          1983) che prevede una procedura di informazione nel settore
          delle  norme  e  delle  regolamentazioni  tecniche  e delle
          regole     relative     ai     servizi    della    societa'
          dell'informazione, e' il seguente:
              "Art.  8.  - 1. Fatto salvo l'art, 10, gli Stati membri
          comunicano immediatamente alla Commissione ogni progetto di
          regola   tecnica,   salvo   che   si  tratti  del  semplice
          recepimento   integrale   di  una  norma  internazionale  e
          europea,   nel   qual  caso  e'  sufficiente  una  semplice
          informazione   sulla   norma  stessa.  Essi  le  comunicano
          brevemente  anche  i motivi che rendono necessario adottare
          tale  regola  tecnica  a  meno  che  non risultino gia' dal
          progetto.
              All'occorrenza,  e  a  meno  che  non  sia  gia'  stato
          trasmesso  in  relazione  con una comunicazione precedente,
          gli  Stati  membri  comunicano  contemporaneamente il testo
          delle     disposizioni    legislative    e    regolamentari
          fondamentali,  essenzialmente  e direttamente in questione,
          qualora  la  conoscenza  di  detto testo sia necessaria per
          valutare la portata del progetto di regola tecnica.
              Gli  Stati  membri procedono ad una nuova comunicazione
          secondo  le  modalita' summenzionate qualora essi apportino
          al  progetto  di regola tecnica modifiche importanti che ne
          alterino   il   campo  di  applicazione,  ne  abbrevino  il
          calendario    di    applicazione   inizialmente   previsto,
          aggiungano  o  rendano  piu' rigorosi le specificazioni o i
          requisiti.
              Qualora   il   progetto   di  regola  tecnica  mira  in
          particolare    a    limitare   la   commercializzazione   o
          l'utilizzazione  di  una  sostanza, di un preparato o di un
          prodotto  chimico,  segnatamente  per  i  motivi  di salute
          pubblica  o  di tutela dei consumatori o dell'ambiente, gli
          Stati  membri  comunicano  anche  un  riassunto  oppure gli
          estremi  dei  dati  pertinenti  relativi  alla sostanza, al
          preparato  o  al prodotto in questione e di quelli relativi
          ai  prodotti  di  sostituzione conosciuti e disponibili, se
          tali  informazioni sono disponibili, nonche' le conseguenze
          previste   delle  misure  per  quanto  riguarda  la  salute
          pubblica  o  la tutela del consumatore e dell'ambiente, con
          un'analisi  dei rischi effettuata, all'occorrenza secondo i
          principi  generali  di  valutazione dei rischi dei prodotti
          chimici  di  cui  all'art. 10, paragrafo 4, del regolamento
          (CEE)  n.  793/93  ove  si  tratti  di  una  sostanza  gia'
          esistente,   o  di  cui  all'art.  3,  paragrafo  2,  della
          direttiva 67/548/CEE nel caso di una nuova sostanza.
              La  Commissione comunica senza indugio agli altri Stati
          membri  il  progetto  di regola tecnica e tutti i documenti
          che  le sono stati trasmessi. Essa puo' anche sottoporre il
          progetto al parere del comitato di cui all'art. 5 e, se del
          caso, del comitato competente del settore in questione.
              Per  quanto concerne le specificazioni tecniche o altri
          requisiti  o  le regole relative a: servizi di cui all'art.
          1,   punto   11),   secondo   comma,   terzo  trattino,  le
          osservazioni  o i pareri circostanziati della Commissione o
          degli Stati membri possono basarsi unicamente sugli aspetti
          che costituiscano eventualmente ostacoli agli scambi o, per
          le regole relative ai servizi, alla libera circolazione dei
          servizi  o  alla liberta' di stabilimento dell'operatore di
          servizi,  e  non  sugli elementi fiscali o finanziari della
          misura.
              2.  La  Commissione  e gli Stati membri possono inviare
          allo  Stato  membro che ha presentato il progetto di regola
          tecnica  osservazioni  di cui lo Stato membro terra' conto,
          per quanto possibile, nella stesura definitiva della regola
          tecnica.
              3.  Gli  Stati  membri  comunicano  senza  indugio alla
          Commissione il testo definitivo della regola tecnica.
              4.  Le  informazioni  fornite  ai  sensi  del  presente
          articolo  non  sono  considerate  riservate,  a meno che lo
          Stato  membro  autore  della notifica ne presenti richiesta
          esplicita.  Qualsiasi  richiesta  in  tal senso deve essere
          motivata.
              In  caso  di  simile  richiesta,  il  comitato  di  cui
          all'art.  5 e le amministrazioni nazionali, prese le debite
          precauzioni,  hanno  la  facolta' di consultare, ai fini di
          una  perizia,  persone  fisiche  o  giuridiche  che possono
          appartenere al settore privato.
              5.  Se  un  progetto  di regola tecnica fa parte di una
          misura la cui comunicazione in fase di progetto e' prevista
          da  un  altro  atto  comunitario,  gli Stati membri possono
          effettuare  la comunicazione di cui al paragrafo 1 in forza
          di  quest'altro  atto, a condizione di indicare formalmente
          che essa vale anche ai fini della presente direttiva.
              La  mancanza  di  reazione della Commissione nel quadro
          della presente direttiva in merito ad un progetto di regola
          tecnica  non  pregiudica  la  decisione che potrebbe essere
          presa nel quadro di altri atti comunitari".