Art. 21.
                        Soggetti beneficiari

  1.  Al  fine  di  favorire  la  creazione  di  nuove  iniziative di
autoimpiego  in  forma  di  franchising,  possono  essere  ammesse ai
benefici  di  cui all'articolo 15 le ditte individuali e le societa',
anche  aventi  un  unico socio, di nuova costituzione, che presentino
progetti nei settori di cui all'articolo 22, comma 1, realizzabili in
qualita' di franchisee.
  2.  I  titolari delle ditte individuali ed almeno la meta' numerica
dei  soci  delle  societa' di cui al comma 1, i quali devono detenere
almeno  la  meta'  delle  quote di partecipazione, devono possedere i
requisiti  di  cui  all'articolo 17, comma 1. Trovano applicazione le
disposizioni di cui al citato articolo 17, comma 2.
  3.  Le  ditte  individuali  e  le societa' di cui al comma 1 devono
avere  la  sede  legale, amministrativa ed operativa nei territori di
cui all'articolo 14.
  4.  La  presente disposizione non si applica alle societa' di fatto
ed alle societa' aventi scopi mutualistici.