Art. 122. Presidente 1. Il capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle ammende e ne ha la rappresentanza legale. 2. Il presidente della Cassa delle ammende: a) presiede il consiglio di ammimsnzaone di cui all'articolo 123; b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e vigila sul loro esatto adempimento; c) adotta i provvedimenti di urgenza, anche di competenza del consiglio di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del consiglio stesso; d) stipula i contratti necessari per l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione nei limiti degli stanziamenti di bilancio e nel rispetto delle norme di contabilita' generale dello Stato e di quelle comuniitarie in quanto direttamente applicabili; e) ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di bilancio ed in conformita' alle delibere consiliari; f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e contabile della Cassa; g) presenta al consiglio di amministrazione il bilancio preventivo, il conto consuntivo e la situazione patrimoniale della Cassa.