Art. 122.
                             Presidente
  1.  Il  capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o
un  suo  delegato, assume le funzioni di presidente della Cassa delle
ammende e ne ha la rappresentanza legale.
  2. Il presidente della Cassa delle ammende:
    a) presiede il consiglio di ammimsnzaone di cui all'articolo 123;
    b) emana le disposizioni necessarie per l'esecuzione delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  e vigila sul loro
esatto adempimento;
    c)  adotta  i  provvedimenti  di urgenza, anche di competenza del
consiglio  di amministrazione, salvo ratifica alla prima riunione del
consiglio stesso;
    d)   stipula   i   contratti  necessari  per  l'attuazione  delle
deliberazioni  del  consiglio  di  amministrazione  nei  limiti degli
stanziamenti  di  bilancio e nel rispetto delle norme di contabilita'
generale  dello Stato e di quelle comuniitarie in quanto direttamente
applicabili;
    e)  ordina il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti
di bilancio ed in conformita' alle delibere consiliari;
    f) esercita i poteri di vigilanza sull'andamento amministrativo e
contabile della Cassa;
    g)   presenta   al   consiglio  di  amministrazione  il  bilancio
preventivo,  il  conto  consuntivo e la situazione patrimoniale della
Cassa.