Art. 123. Consiglio di amministrazione 1. La Cassa delle ammende e' amministrata dal consiglio di amministrazione composto: a) dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, o un suo delegato, con funzioni di presidente; b) dai direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio centrale beni e servizi e da un funzionario esperto in amministrazione e contabilita' del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria; c) da un dirigente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. 2. Il consiglio di amministrazione opera osservando le seguenti disposizioni: a) il consiglio di amministrazopme e' convocato dal presidente, in via ordinaria, ogni sei mesi e, in via straordinaria, ogni qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta da almeno due consiglieri con l'indicazione degli argomenti da trattare; b) il segretario della Cassa assume anche le funzioni di segretario del consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute del consiglio con facolta' di esprimere il proprio parere sulle questioni poste all'ordine del giorno; c) per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno due terzi dei componenti; la delibera e' valida se adottata con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parita' prevale il voto del presidente; d) i processi verbali delle adunanze sono sottoscritti dal presidente e dal segretario e vengono approvati nella seduta successiva a quella cui si riferisce. 3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di previsione della Cassa. Delibera altresi', in corso di esercizio, le variazioni di bilancio che si rendono necessarie per l'attuazione delle finalita' della Cassa; b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129; c) delibera in merito all'accettazione di oblazioni volontarie, donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali; d) delibera l'acquisto, la vendita, l'affitto e la permuta di immobili nonche' l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa; e) delibera le modalita' di impiego, anche diverse dal deposito in conto corrente, delle disponibilita' finanziarie depositate presso la Cassa depositi e prestiti; f) delibera i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva, anche in corso di esercizio, per sopperire alle deficienze dei capitoli di bilancio, ovvero per fronteggiare spese nuove o impreviste; g) delibera l'istituzione di organi, anche collegiali, per il controllo delle attivita' svolte dai soggetti nei cui confronti la Cassa ha erogato propri fondi, limitatamente alle modalita' ed alla legittimita' del loro effettivo impiego; h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.