Art. 123.
                    Consiglio di amministrazione

  1.  La  Cassa  delle  ammende  e'  amministrata  dal  consiglio  di
amministrazione composto:
    a)  dal capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria,
o un suo delegato, con funzioni di presidente;
    b)  dai  direttori, o un loro delegato, dell'ufficio centrale del
personale, dell'ufficio centrale detenuti e trattamento, dell'ufficio
centrale   beni   e   servizi   e   da   un  funzionario  esperto  in
amministrazione  e contabilita' del dipartimento dell'amministrazione
penitenziaria;
    c)  da  un  dirigente  designato  dal  Ministro  del  tesoro, del
bilancio e della programmazione economica.
  2.  Il  consiglio  di  amministrazione opera osservando le seguenti
disposizioni:
    a)  il  consiglio di amministrazopme e' convocato dal presidente,
in  via  ordinaria,  ogni  sei  mesi  e,  in  via straordinaria, ogni
qualvolta se ne presenti la necessita' o quando ne e' fatta richiesta
da  almeno  due  consiglieri  con  l'indicazione  degli  argomenti da
trattare;
    b)  il  segretario  della  Cassa  assume  anche  le  funzioni  di
segretario  del  consiglio di amministrazione e partecipa alle sedute
del  consiglio  con  facolta'  di  esprimere  il proprio parere sulle
questioni poste all'ordine del giorno;
    c)  per la validita' delle adunanze devono essere presenti almeno
due  terzi  dei  componenti; la delibera e' valida se adottata con il
voto  favorevole  della  maggioranza dei presenti. In caso di parita'
prevale il voto del presidente;
    d)  i  processi  verbali  delle  adunanze  sono  sottoscritti dal
presidente   e  dal  segretario  e  vengono  approvati  nella  seduta
successiva a quella cui si riferisce.
  3. Il consiglio di amministrazione svolge le seguenti funzioni:
    a) entro il mese di novembre di ogni anno delibera il bilancio di
previsione  della Cassa. Delibera altresi', in corso di esercizio, le
variazioni  di  bilancio  che  si rendono necessarie per l'attuazione
delle finalita' della Cassa;
    b) delibera la erogazione dei fondi di cui all'articolo 129;
    c)  delibera  in merito all'accettazione di oblazioni volontarie,
donazioni, sovvenzioni, contributi ed altri proventi eventuali;
    d)  delibera  l'acquisto,  la  vendita, l'affitto e la permuta di
immobili  nonche' l'acquisto di beni mobili, beni mobili registrati e
attrezzature necessari per il funzionamento della Cassa;
    e)  delibera  le modalita' di impiego, anche diverse dal deposito
in conto corrente, delle disponibilita' finanziarie depositate presso
la Cassa depositi e prestiti;
    f)  delibera  i prelevamenti da effettuarsi dal fondo di riserva,
anche  in  corso  di  esercizio,  per  sopperire  alle deficienze dei
capitoli   di   bilancio,  ovvero  per  fronteggiare  spese  nuove  o
impreviste;
    g)  delibera  l'istituzione  di  organi, anche collegiali, per il
controllo  delle  attivita'  svolte dai soggetti nei cui confronti la
Cassa  ha  erogato propri fondi, limitatamente alle modalita' ed alla
legittimita' del loro effettivo impiego;
    h) ratifica i provvedimenti di urgenza adottati dal presidente.