Art. 60
Ineleggibilita'
1. Non sono eleggibili a sindaco, presidente della provincia,
consigliere comunale, provinciale e circoscrizionale:
1) il Capo della Polizia, i vice capi della polizia, gli ispettori
generali di pubblica sicurezza che prestano servizio presso il
Ministero dell'interno, i dipendenti civili dello Stato che
svolgano le funzioni di direttore generale o equiparate o
superiori ed i capi di gabinetto dei ministri;
2) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i
Commissari di Governo, i prefetti della Repubblica, i vice
prefetti ed i funzionari di pubblica sicurezza;
3) nel territorio, nel quale esercitano il comando, gli ufficiali
generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle Forze
armate dello Stato;
4) nel territorio, nel quale esercitano il loro ufficio, gli
ecclesiastici ed i ministri di culto, che hanno giurisdizione e
cura di anime e coloro che ne fanno ordinariamente le veci;
5) i titolari di organi individuali ed i componenti di organi
collegiali che esercitano poteri di controllo istituzionale
sull'amministrazione del comune o della provincia nonche' i
dipendenti che dirigono o coordinano i rispettivi uffici.
6) nel territorio, nel quale esercitano le loro funzioni, i
magistrati addetti alle corti di appello, ai tribunali, ai
tribunali amministrativi regionali, nonche' i giudici di pace;
7) i dipendenti del comune e della provincia per i rispettivi
consigli;
8) il direttore generale, il direttore amministrativo e il direttore
sanitario delle aziende sanitarie locali ed ospedaliere;
9) i legali rappresentanti ed i dirigenti delle strutture
convenzionate per i consigli del comune il cui territorio coincide
con il territorio dell'azienda sanitaria locale o ospedaliera con
cui sono convenzionati o lo ricomprende, ovvero dei comuni che
concorrono a costituire l'azienda sanitaria locale o ospedaliera
con cui sono convenzionate;
10)i legali rappresentanti ed i dirigenti delle societa' per azioni
con capitale maggioritario rispettivamente del comune o della
provincia;
11)gli amministratori ed i dipendenti con funzioni di rappresentanza
o con poteri di organizzazione o coordinamento del personale di
istituto, consorzio o azienda dipendente rispettivamente dal
comune o dalla provincia;
12)i sindaci, presidenti di provincia, consiglieri comunali,
provinciali o circoscrizionali in carica, rispettivamente in altro
comune, provincia o circoscrizione.
2. Le cause di ineleggibilita' di cui al numero 8) non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate almeno centottanta
giorni prima della data di scadenza dei periodi di durata degli
organi ivi indicati. In caso di scioglimento anticipato delle
rispettive assemblee elettive, le cause di ineleggibilita' non hanno
effetto se le funzioni esercitate siano cessate entro i sette giorni
successivi alla data del provvedimento di scioglimento. Il direttore
generale, il direttore amministrativo ed il direttore sanitario, in
ogni caso, non sono eleggibili nei collegi elettorali nei quali sia
ricompreso, in tutto o in parte, il territorio dell'azienda sanitaria
locale o ospedaliera presso la quale abbiano esercitato le proprie
funzioni in un periodo compreso nei sei mesi antecedenti la data di
accettazione della candidatura. I predetti, ove si siano candidati e
non siano stati eletti, non possono esercitare per un periodo di
cinque anni le loro funzioni in aziende sanitarie locali e
ospedaliere comprese, in tutto o in parte, nel collegio elettorale
nel cui ambito si sono svolte le elezioni.
3. Le cause di ineleggibilita' previste nei numeri 1), 2), 3), 4),
5), 6), 7), 9), 10), 11) e 12) non hanno effetto se l'interessato
cessa dalle funzioni per dimissioni, trasferimento, revoca
dell'incarico o del comando, collocamento in aspettativa non
retribuita non oltre il giorno fissato per la presentazione delle
candidature.
4. Le strutture convenzionate, di cui al numero 9) del comma 1,
sono quelle indicate negli articoli 43 e 44 della legge 23 dicembre
1978, n. 833.
5. La pubblica amministrazione e' tenuta ad adottare i
provvedimenti di cui al comma 3 entro cinque giorni dalla richiesta.
Ove l'amministrazione non provveda, la domanda di dimissioni o
aspettativa accompagnata dalla effettiva cessazione delle funzioni ha
effetto dal quinto giorno successivo alla presentazione.
6. La cessazione delle funzioni importa la effettiva astensione da
ogni atto inerente all'ufficio rivestito.
7. L'aspettativa e' concessa anche in deroga ai rispettivi
ordinamenti per tutta la durata del mandato, ai sensi dell'articolo
81.
8. Non possono essere collocati in aspettativa i dipendenti assunti
a tempo determinato.
9. Le cause di ineleggibilita' previsto dal numero 9) del comma 1
non si applicano per la carica di consigliere provinciale.