Articolo 62
  Decadenza dalla carica di sindaco e di presidente della provincia

1.  Fermo  restando  quanto  previsto dall'articolo 7 del decreto del
Presidente  della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e dall'articolo 5
del  decreto  legislativo  20  dicembre  1993, n. 533, l'accettazione
della candidatura a deputato o senatore comporta, in ogni caso, per i
sindaci dei comuni con popolazione superiore ai 20.000 abitanti e per
i  presidenti  delle  province  la  decadenza  dalle cariche elettive
ricoperte.