Art. 64
Incompatibilita' tra consigliere comunale e
provinciale e assessore nella rispettiva giunta
1. La carica di assessore e' incompatibile con la carica di
consigliere comunale e provinciale.
2. Qualora un consigliere comunale o provinciale assuma la carica
di assessore nella rispettiva giunta, cessa dalla carica di
consigliere all'atto dell'accettazione della nomina, ed al suo posto
subentra il primo dei non eletti.
3. le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano ai comuni
con popolazione sino a 15.000 abitanti.
4. Non possono far parte della giunta il coniuge, gli ascendenti, i
discendenti, i parenti ed affini fino al terzo grado,
rispettivamente, del sindaco e del presidente della provincia. Gli
stessi non possono essere nominati rappresentanti del comune e della
provincia.