Articolo 65 
Incompatibilita' per consigliere regionale, provinciale,  comunale  e
                          circoscrizionale 
 
1. Il presidente e gli assessori provinciali, nonche'  il  sindaco  e
gli assessori dei comuni compresi nel territorio della regione,  sono
incompatibili con la carica di consigliere regionale. 
 
2. Le cariche di consigliere provinciale, comunale e circoscrizionale
sono,  altresi',  incompatibili,  rispettivamente,  con   quelle   di
consigliere provinciale di altra provincia, di  consigliere  comunale
di  altro  comune,   di   consigliere   circoscrizionale   di   altra
circoscrizione. 
 
3. La carica di consigliere comunale e' incompatibile con  quella  di
consigliere di una circoscrizione del comune.