Articolo 68 Perdita delle condizioni di eleggibilita' e incompatibilita' 1. La perdita delle condizioni di eleggibilita' previste dal presente capo importa la decadenza dalla carica di sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale. 2. Le cause di incompatibilita', sia che esistano al momento della elezione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalle predette cariche. 3. Ai fini della rimozione delle cause di ineleggibilita' sopravvenute alle elezioni ovvero delle cause di incompatibilita' sono applicabili le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 5, 6 e 7 dell'articolo 60. 4. La cessazione dalle funzioni deve avere luogo entro dieci giorni dalla data in cui e' venuta a concretizzarsi la causa di ineleggibilita' o di incompatibilita'.