Art. 54. 
                     Lavoro di pubblica utilita' 
  1. Il giudice di pace puo' applicare la pena del lavoro di pubblica
utilita' solo su richiesta dell'imputato. 
  2. Il lavoro di pubblica utilita' non puo' essere inferiore a dieci
giorni ne' superiore a sei  mesi  e  consiste  nella  prestazione  di
attivita' non retribuita in favore della  collettivita'  da  svolgere
presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o  presso  enti  o
organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato. 
  3. L'attivita' viene svolta  nell'ambito  della  provincia  in  cui
risiede il condannato e comporta la prestazione di non  piu'  di  sei
ore di lavoro settimanale da svolgere con modalita' e tempi  che  non
pregiudichino le esigenze di lavoro, di  studio,  di  famiglia  e  di
salute del condannato. Tuttavia, se il  condannato  lo  richiede,  il
giudice puo' ammetterlo a svolgere il lavoro di pubblica utilita' per
un tempo superiore alle sei ore settimanali. 
  4. La  durata  giornaliera  della  prestazione  non  puo'  comunque
oltrepassare le otto ore. 
  5. Ai fini del computo della pena, un giorno di lavoro di  pubblica
utilita' consiste nella prestazione, anche non continuativa,  di  due
ore di lavoro. 
  6. Fermo quanto previsto dal presente  articolo,  le  modalita'  di
svolgimento del lavoro di  pubblica  utilita'  sono  determinate  dal
Ministro della giustizia  con  decreto  d'intesa  con  la  Conferenza
unificata di cui all'articolo 8 del  decreto  legislativo  28  agosto
1997, n. 281. 
 
          Nota all'art. 54: 
              -  Si  trascrive  il  testo  dell'art.  8  del  decreto
          legislativo  28  agosto  1997,  n.  281   (Definizione   ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
          ed autonomie locali): 
              "Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli affari regionali; ne fanno parte altresi'  il  Ministro
          del tesoro e del bilancio e della programmazione economica,
          il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici,
          il Ministro della sanita', il presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. 
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti casi il
          presidente ne ravvisi la necessita'  o  qualora  ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno".