Art. 55. 
                    Conversione delle pene pecuniarie 
      1. Per i reati di competenza del giudice di pace, la pena 
    pecuniaria non eseguita per insolvibilita' del condannato si 
    converte, a richiesta del condannato, in lavoro sostitutivo da 
    svolgere per un periodo non inferiore ad un mese e non  superiore
a sei mesi con le modalita' indicate nell'articolo 54. 
      2. Ai fini della conversione un giorno di lavoro sostitutivo 
    equivale a lire venticinquemila di pena pecuniaria. 
      3. Il condannato puo' sempre far cessare la pena del lavoro 
    sostitutivo  pagando  la  pena  pecuniaria,  dedotta   la   somma
corrispondente alla durata del lavoro prestato. 
      4. Quando e' violato l'obbligo del lavoro sostitutivo 
    conseguente alla conversione della pena pecuniaria, la  parte  di
lavoro non ancora eseguito si converte nell'obbligo di permanenza 
    domiciliare secondo i criteri di ragguaglio indicati nel comma 6. 
      5. Se il condannato non richiede di svolgere il lavoro 
    sostitutivo, le pene pecuniarie non eseguite per insolvibilita' 
    si convertono nell'obbligo di permanenza domiciliare con le forme 
    e nei modi previsti dall'articolo 53, comma 1, in questo caso non 
    e' applicabile al condannato il divieto di cui  all'articolo  53,
comma 3. 
      6. Ai fini della conversione un giorno di permanenza 
    domiciliare equivale a lire cinquantamila di pena pecuniaria e la 
    durata   della   permanenza   non   puo'   essere   superiore   a
quarantacinque giorni.