Art. 58.
             Effetti delle sanzioni e criteri di ragguaglio
      1.   Per   ogni  effetto  giuridico  la  pena  dell'obbligo  di
    permanenza  domiciliare  e  il  lavoro  di  pubblica  utilita' si
    considerano  come  pena  detentiva  della specie corrispondente a
    quella della pena originaria.
      2.  Quando  per qualsiasi effetto giuridico si deve eseguire un
    ragguaglio  tra  la pena detentiva e le pene di cui agli articoli
    53  e  54,  un  giorno di pena detentiva equivale a due giorni di
    permanenza  domiciliare  o  tre  giorni  di  lavoro  di  pubblica
    utilita'.
      3.    Un   giorno   di   pena   detentiva   equivale   a   lire
    settantacinquemila  di  pena  pecuniaria  irrogata in luogo della
    pena detentiva a norma dell'articolo 52.
      4.  In deroga a quanto stabilito nell'articolo 78, primo comma,
    numero  3), del codice penale, la pena della multa o dell'ammenda
    non  puo'  comunque  eccedere  la somma di lire quindici milioni,
    ovvero  la  somma  di lire sessanta milioni se il giudice si vale
    della   facolta'   di   aumento   indicata   nel   secondo  comma
    dell'articolo 133-bis dello stesso codice.
 
          Nota all'art. 58:
              -  Si  riporta il testo degli articoli 78, primo comma,
          numero 3), e 133-bis, secondo comma, del codice penale:
              "Art.  78 (Limiti degli aumenti delle pene principali).
          -  Nel caso di concorso di reati preveduto dall'art. 73, la
          pena  da  applicare  a norma dello stesso articolo non puo'
          essere  superiore al quintuplo della piu' grave fra le pene
          concorrenti, ne' comunque eccedere:
                1. - 2. (Omissis);
                3. Lire trenta milioni per la multa e sei milioni per
          l'ammenda;  ovvero  lire  centoventicinque  milioni  per la
          multa e venticinque milioni per l'ammenda, se il giudice si
          vale  della  facolta'  di  aumento  indicata  nel capoverso
          dell'art. 133-bis".
              "Il   giudice  puo'  aumentare  la  multa  o  l'ammenda
          stabilite  dalla  legge sino al triplo o diminuirle sino ad
          un  terzo  quando,  per  le  condizioni economiche del reo,
          ritenga  che la misura massima sia inefficace ovvero che la
          misura minima sia eccessivamente gravosa".