Art. 66.
Posizione gerarchica  e  funzionale  del capo della polizia direttore
                  generale della pubblica sicurezza
  1.  In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge
31  marzo  2000,  n.  78,  al  prefetto avente funzioni di capo della
polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuito, ai
sensi  dell'articolo  20  del  decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica
di  cui  all'articolo  65  della  legge 1o aprile 1981, n. 121 e, nel
sistema  stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le
responsabilita'   connesse  alla  direzione  del  dipartimento  della
pubblica  sicurezza  per  l'attuazione  delle  direttive del Ministro
dell'interno.
 
          Note all'art. 66:
              -  Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della
          legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi nelle note alle premesse.
              -  per  il  testo  dell'art. 20 del decreto legislativo
          19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 12.
              -   Si  riporta  il  testo  dell'art.  65  della  legge
          1o aprile  1981,  n.  121 ( per l'argomento vedi nelle note
          all'art. 2):
              "Art. 65 (Doveri di subordinazione). - Gli appartenenti
          ai  ruoli  dell'Amministrazione  della  pubblica  sicurezza
          hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti:
                a) del Ministro dell'interno;
                b) dei  Sottosegretari di Stato per t'interno, quando
          esercitano,   per  delega  del  Ministro,  attribuzioni  in
          materia di pubblica sicurezza;
                c) del  capo  della  polizia-direttore generale della
          pubblica sicurezza.
              Restano  salvi  i  doveri  di subordinazione funzionali
          degli   appartenenti   all'Amministrazione  della  pubblica
          sicurezza  verso  il  prefetto  e,  nei casi previsti dalla
          legge, verso le altre autorita' dello Stato".