Art. 66. Posizione gerarchica e funzionale del capo della polizia direttore generale della pubblica sicurezza 1. In attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, al prefetto avente funzioni di capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza e' attribuito, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, un trattamento tale da assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'articolo 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121 e, nel sistema stabilito dalla medesima legge, la posizione funzionale e le responsabilita' connesse alla direzione del dipartimento della pubblica sicurezza per l'attuazione delle direttive del Ministro dell'interno.
Note all'art. 66: - Per il testo dell'art. 5, comma 1, lettera a), della legge 31 marzo 2000, n. 78, vedi nelle note alle premesse. - per il testo dell'art. 20 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, vedi nelle note all'art. 12. - Si riporta il testo dell'art. 65 della legge 1o aprile 1981, n. 121 ( per l'argomento vedi nelle note all'art. 2): "Art. 65 (Doveri di subordinazione). - Gli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza hanno doveri di subordinazione gerarchica nei confronti: a) del Ministro dell'interno; b) dei Sottosegretari di Stato per t'interno, quando esercitano, per delega del Ministro, attribuzioni in materia di pubblica sicurezza; c) del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza. Restano salvi i doveri di subordinazione funzionali degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza verso il prefetto e, nei casi previsti dalla legge, verso le altre autorita' dello Stato".