Art. 90. 
(Istituzione dell'imposta  regionale  sulle  emissioni  sonore  degli
                             aeromobili) 
 
  1. A decorrere dall'anno  2001  e'  istituita  l'imposta  regionale
sulle emissioni sonore degli aeromobili  civili  il  cui  gettito  e'
destinato  prioritariamente   al   completamento   dei   sistemi   di
monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico  e  all'eventuale
indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B  dell'intorno
aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del
31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  267  del  15
novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di  cui  all'articolo
92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed
atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. 
  2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento  acustico  derivante
dalle emissioni  sonore  di  aeroporti  civili,  situate  in  regioni
limitrofe a quella in cui risiede  l'aeroporto  stesso,  in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e di Bolzano si  attua  la  compensazione
tra le diverse regioni interessate in merito alle  risorse  derivanti
dall'applicazione dell'imposta. 
  3. La ripartizione del gettito  dell'imposta  viene  effettuata  al
proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma  sulla  base
dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati
dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui  dati  rilevati
dai sistemi di monitoraggio acustico  realizzati  in  conformita'  al
decreto del Ministro dell'ambiente del  20  maggio  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. 
  4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle  finanze,  emanati  ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione  e  con
il Ministro dell'ambiente, sentita la  Conferenza  permanente  per  i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e
di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata  in
vigore della presente legge, sono stabilite le modalita'  applicative
dell'imposta. 
 
          Note all'art. 90: 
              Il decreto del Ministro dell'ambiente di  concerto  con
          il ministro dei trasporti e della  navigazione  31  ottobre
          1997,   recante   "Metodologia   di   misura   del   rumore
          aeroportuale", e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          novembre 1997, n. 267. 
              Il decreto del Ministro dell'ambiente di  concerto  con
          il Ministro dei trasporti e  della  navigazione  20  maggio
          1999, recante "Criteri per la progettazione dei sistemi  di
          monitoraggio per il controllo dei livelli  di  inquinamento
          acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri per
          la classificazione degli aeroporti in relazione al  livello
          di inquinamento acustico",  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 settembre 1999, n. 225. 
              - Per il testo dell'art. 17, comma 3,  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.