Art. 90. (Istituzione dell'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili) 1. A decorrere dall'anno 2001 e' istituita l'imposta regionale sulle emissioni sonore degli aeromobili civili il cui gettito e' destinato prioritariamente al completamento dei sistemi di monitoraggio acustico e al disinquinamento acustico e all'eventuale indennizzo delle popolazioni residenti delle zone A e B dell'intorno aeroportuale come definite dal decreto del Ministro dell'ambiente del 31 ottobre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 267 del 15 novembre 1997. L'imposta stabilita nella misura di cui all'articolo 92 e' dovuta ad ogni regione o provincia autonoma per ogni decollo ed atterraggio dell'aeromobile civile negli aeroporti civili. 2. Nel caso di zone sottoposte ad inquinamento acustico derivante dalle emissioni sonore di aeroporti civili, situate in regioni limitrofe a quella in cui risiede l'aeroporto stesso, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano si attua la compensazione tra le diverse regioni interessate in merito alle risorse derivanti dall'applicazione dell'imposta. 3. La ripartizione del gettito dell'imposta viene effettuata al proprio interno da ciascuna regione e provincia autonoma sulla base dei programmi di risanamento e di disinquinamento acustico presentati dai comuni dell'intorno aeroportuale ed elaborati sui dati rilevati dai sistemi di monitoraggio acustico realizzati in conformita' al decreto del Ministro dell'ambiente del 20 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 24 settembre 1999. 4. Con uno o piu' decreti del Ministro delle finanze, emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione e con il Ministro dell'ambiente, sentita la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' applicative dell'imposta.
Note all'art. 90: Il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 1997, recante "Metodologia di misura del rumore aeroportuale", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1997, n. 267. Il decreto del Ministro dell'ambiente di concerto con il Ministro dei trasporti e della navigazione 20 maggio 1999, recante "Criteri per la progettazione dei sistemi di monitoraggio per il controllo dei livelli di inquinamento acustico in prossimita' degli aeroporti nonche' criteri per la classificazione degli aeroporti in relazione al livello di inquinamento acustico", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 settembre 1999, n. 225. - Per il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si rimanda alle note all'art. 16.