Art. 91. (Soggetto obbligato ed esenzioni) 1. Il soggetto obbligato al pagamento dell'imposta di cui all'articolo 90 e' l'esercente dell'aeromobile, il quale provvede al versamento su base trimestrale, entro il quinto giorno del mese successivo ad ogni semestre. 2. Sono esclusi dal pagamento dell'imposta i voli di Stato, sanitari e di emergenza.