Art. 93. 
          (Poteri delle regioni e delle province autonome) 
 
  1. Le misure dell'imposta di cui  all'articolo  92  possono  essere
variate con apposita legge dalle regioni e dalle  province  autonome,
entro il  31  luglio  di  ogni  anno,  con  effetto  dal  1°  gennaio
successivo in misura non superiore all'indice  ISTAT  dei  prezzi  al
consumo per la collettivita' nazionale. 
  2.  Le  regioni  e  le  province  autonome  possono,   con   legge,
differenziare su base territoriale le misure dell'imposta fino ad  un
massimo del  10  per  cento  in  relazione  alla  densita'  abitativa
dell'intorno aeroportuale.