Art. 94. (Sanzioni e contenzioso) 1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione amministrativa dal 100 al 200 per cento dell'imposta dovuta. Per la dichiarazione infedele si applica la sanzione amministrativa dal 50 al 100 per cento della maggiore imposta dovuta. Se l'errore o l'omissione attengono ad elementi non incidenti sulla determinazione dell'imposta si applica la sanzione da lire 500.000 a lire 2.000.000. Per omesso versamento del tributo e' dovuta la sanzione nella misura stabilita dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Per le modalita' di irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo n. 472 del 1997. 2. Il contenzioso e' regolato dalle norme di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni. 3. Le regioni e le province autonome, con apposita legge, possono introdurre, sulla base dei principi di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, una sanzione amministrativa fino ad un massimo di lire 2.000.000 nei confronti degli esercenti degli aeromobili che, sulla base del sistema di monitoraggio delle emissioni sonore di cui all'articolo 90, superino le soglie predefinite di livello massimo di rumore accettabile definito dal Ministro dell'ambiente.
Note all'art. 94: - Si riporta il testo dell'art. 13, comma 1, del citato D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471: "Art. 13. (Ritardati od omessi versamenti diretti). - 1. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorche' non effettuati, e' soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti riguardanti crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale previste dalla legge o riconosciute dall'amministrazione finanziaria, effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'art. 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e' ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo. Identica sanzione si applica nei casi di liquidazione della maggior imposta ai sensi degli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e ai sensi dell'art. 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. 2. - 3. (Omissis).". - Il D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, recante "Disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie, a norma dell'art. 3, comma 133, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 8 gennaio 1998, n. 5, supplemento ordinario. - Il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, e' gia' citato in nota all'art. 74. La legge 24 novembre 1981, n. 689, recante "Modifiche al sistema penale", e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30 novembre 1981, n. 329, supplemento ordinario.